Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-04-2011) 20-04-2011, n. 15720 Giudizio d’appello sentenza d’appello

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Catania Pisa in data 28/5/2010, confermava la sentenza del tribunale di Catania in data 19/6/2001, appellata da C.R., dichiarato colpevole del reato di ricettazione di un assegno di provenienza delittuosa dell’importo di L. 250.000 e, ritenuta la sussistenza della circostanza attenuante speciale di cui all’art. 648 cpv c.p., condannato alla pena di mesi sei di reclusione e L. 950.000 di multa.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato lamentando la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità e inutilizzabilità per avere il Tribunale utilizzato ai fini dell’affermazione di responsabilità del prevenuto la deposizione testimoniale dell’Ispettore B. che aveva riferito le dichiarazioni da lui stesso acquisite e rese da terzi.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile perchè propone un motivo (violazione dell’art. 195 c.p.p., comma 4) non dedotto in appello.

Infatti, secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l’obbligo di motivazione da parte del Giudice di appello sussiste soltanto in relazione a quanto dedotto con l’atto di impugnazione o, se si tratta del mancato esercizio di un potere esercitabile di ufficio anche in relazione a quanto dedotto e richiesto in sede di discussione. Peraltro, perchè sussista l’obbligo della motivazione, è necessario che la richiesta non sia generica ma in qualche modo giustificata con riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all’accoglimento della richiesta stessa.

(Cass. Sez. 5A sent. 1099 del 26.11.1997 dep. 27.01.1998 rv 209683).

Nella fattispecie, invece, l’atto di appello non conteneva alcun motivo riguardante l’inutilizzabilità della deposizione dell’Ispettore B., essendo stati dedotti l’insussistenza dei fatti, dell’elemento soggettivo, l’eccessività della pena inflitta e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Quindi la Corte territoriale non aveva alcun obbligo di motivare sul punto oggetto del ricorso per Cassazione.

Peraltro i giudici di merito hanno evidenziato che non risulta contestato neanche dall’imputato che lo stesso abbia consegnato il titolo rubato e falsamente riempito a S.M., risultando, quindi, pienamente provato, indipendentemente dalla deposizione dell’Ispettore B., che il C. sia stato detentore dell’assegno rubato, falsamente riempito e ceduto a terzi.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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