Cons. Stato Sez. VI, Sent., 18-04-2011, n. 2357 Cons. Stato Sez. VI, Sent., 18-04-2011, n. 2357 Ricercatori universitari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’Università degli Studi di Roma Tre ha indetto una procedura concorsuale per la copertura di un posto di ricercatore di ruolo presso la Facoltà di Architettura (settore scientifico disciplinare ICAR/18 – Storia dell’Architettura), la cui Commissione è stata composta in persona dei componenti M. (ordinario – Presidente), B. (associato) e C. (ricercatore).

2. Viene oggi in decisione l’appello con il quale, i signori G. B. e M. C., rispettivamente professore associato e ricercatore universitario chiedono la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, di estremi indicati in epigrafe, che ha respinto il ricorso di primo grado dagli stessi proposto avverso il provvedimento in data 8 febbraio 2005, a firma del Rettore dell’Università degli Studi di Roma Tre, con il quale è stato disposto la scioglimento della predetta commissione di cui gli appellanti facevano parte.

3. Avverso la sentenza gli appellanti deducono i seguenti motivi.

3.1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117 e dell’art. 6 comma 3° del Regolamento d’Ateneo per lo svolgimento delle procedure concorsuali per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori – Violazione del giusto procedimento, nonché degli artt. 7 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 – Difetto d’istruttoria e di motivazione.

Si sostiene che il Rettore avrebbe direttamente proceduto allo scioglimento della Commissione, senza operare alcuna valutazione circa l’imputabilità dell’empasse in cui si è trovata la Commissione;

3.2. – Illogicità e travisamento dei fatti.

Viene affermato che la richiesta di rilettura degli elaborati sui quali si era per ore discusso, giustificata con il tempo trascorso, dimostrerebbe la pretestuosità e l’ostruzionismo del Presidente, andando così sostituito solo quest’ultimo;

3.3. – Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell’art. 4 d.P.R 23 marzo 2000, n. 117 e dell’art. 6, comma 3, del Regolamento d’Ateneo per lo svolgimento delle procedure concorsuali per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori – Difetto d’Istruttoria e di motivazione.

È asserito, da un canto, che il d.P.R. 9 maggio 1984, n. 487, dettante norme in materia di procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, non sarebbe applicabile alle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della docenza universitaria, e, dall’altro, che il presidente si è rifiutato di raggiungere un’intesa o di risolvere il conflitto nella motivazione distinta tra maggioranza e minoranza.

4. I motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente, non meritano accoglimento.

5. Occorre, anzitutto, evidenziare che la Commissione è stata sciolta non perché è stato violato il termine di conclusione del procedimento, ma per una pluralità di ragioni, puntualmente indicate nel provvedimento impugnato, che, valutate nel loro complesso, hanno certamente evidenziato un irregolare funzionamento dell’organo collegiale, il quale, ad un certo punto, si è trovato addirittura in una situazione di oggettiva impossibilità di funzionamento.

6. L’impossibilità di regolare funzionamento può in particolare desumersi dalle seguenti circostanze:

le prove scritte sono state sostenute in data 1° e 2 dicembre 2004, e gli elaborati sono stati corretti il 2 dicembre 2004, senza che i giudizi venissero verbalizzati salvo che per una parte dei candidati;

le prove orali sono state sostenute in data 3 dicembre 2004 senza che i relativi giudizi fossero formulati e resi pubblici immediatamente nella sede degli esami;

nella seduta del 25 gennaio 2005, indetta per la formulazione e la verbalizzazione dei giudizi sulle prove scritte e orali, è sorto un contrasto tra il presidente delle commissione e gli altri due componenti in ordine all’opportunità di procedere alla rilettura degli elaborati richiesta dal presidente in ragione del lungo tempo trascorso dalla lettura originaria;

nell’ultima seduta del 25 gennaio 2005, i commissari, in aperto conflitto tra loro, hanno formato due diversi verbali, il primo sottoscritto dal presidente, e l’altro dai due commissari.

7. Tale circostanze, che non possono essere imputate esclusivamente alla responsabilità del presidente, evidenziano, come correttamente ha riscontrato il Rettore, un irregolare funzionamento dell’organo collegiale e giustificano, dunque, il provvedimento di scioglimento oggetto del presente giudizio.

8. Già il fatto che si sia proceduto alle prove orali senza la verbalizzazione dei giudizi delle prove scritte rappresenta una palese irregolarità, imputabile alla commissione nel suo complesso, e tale da giustificarne lo scioglimento. Ai concorsi universitari, nonostante le peculiarità che certamente li contraddistinguono e che, talvolta, giustificano l’applicazione di regole speciali, deve ritenersi applicabile la regola, espressione di un principio generali in materia di concorsi pubblici, seconda cui la valutazione delle prove scritte deve avvenire immediatamente dopo la lettura degli elaborati e prima comunque dell’espletamento degli orali.

Rimandare la valutazione degli scritti (e la verbalizzazione dei giudizi) ad un momento addirittura successivo alle prove orali è quindi una anomalia evidente che denota inequivocabilmente l’irregolare funzionamento della commissione.

9. L’appello, pertanto, deve essere respinto.

10. La particolarità della vicenda giustifica comunque la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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