REGIONE PIEMONTE DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2010, n. 3 Regolamento regionale recante: «Disciplina del patto di stabilita’ interno degli enti locali piemontesi per l’anno 2010».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 36 del 11-9-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte
n. 6 dell’11 febbraio 2010)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Visti gli artt. 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
Visto l’art. 7-ter, comma 11, della legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto l’art. 7-quater, comma 7 della legge 9 aprile 2009, n. 33;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1-13185 dell’8
febbraio 2010;

Emana

il seguente regolamento:
Regolamento regionale recante: "Disciplina del patto di
stabilita’ interno degli enti locali piemontesi per l’anno 2010".
Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in applicazione degli artt. 77-ter,
comma 11, della legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria), e 7-quater, comma 7 della legge 9 aprile
2009, n. 33 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei
settori industriali in crisi) oltre che dell’art. 17, comma 1,
lettera c), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della
Costituzione) – disciplina il Patto di stabilita’ interno per gli
enti locali piemontesi per l’anno 2010.

Art. 2 Enti destinatari 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle province ed ai comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti. 2. Ai fini del comma 1 per i comuni si considera la popolazione residente calcolata in base ai dati dell’Istituto nazionale di statistica al 31 dicembre 2008. 3. Le province ed i comuni commissariati ai sensi dell’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali), sono soggetti alle disposizioni previste dal presente regolamento dall’anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. 3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli enti locali commissariati ai sensi dell’art. 141 del deccreto legislativo n. 267/2000.

Art. 3

O b i e t t i v i

1. Gli obbiettivi del Patto di stabilita’ interno per l’anno
2010, espresso in termini di saldo finanziario di competenza mista ai
sensi dell’art. 77-bis, comma 5, della legge n. 133/2008, sono
decterminati, per ciascuna provincia e per ciascun comune,
nell’allegato A.
2. Al fine di garantire, contestualmente, il pieno utilizzo della
capacita’ finanziaria degli enti locali piemontesi ed il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica, gli obiettivi di cui al comma 1 possono
essere modificati con deliberazione della Giunta regionale, previo
assenso espresso dagli enti interessati in conformita’ del proprio
ordinamento giuridico. In tal caso la Regione provvede
tempestivamente a comunicare agli enti interessati il nuovo
obiettivo. Nella ridefinizione degli obiettivi si tiene conto, in via
prioritaria, dell’esigenza di riallocazione delle risorse in ragione
della dimensione territoriale dei servizi pubblici erogati dagli enti
locali e degli indirizzi della programmazione regionale strategica.
3. Il bilancio di previsione delle province e dei comuni soggetti
al Patto di stabilita’ interno e’ approvato iscrivendo le previsioni
di entrata e spesa in misura tale che sia garantito il rispetto delle
regole che disciplinano il Patto medesimo. A tal fine, i predetti
enti sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito
prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli
aggregati rilevanti ai fini del Patto. Le province ed i comuni
adeguano i propri documenti contabili entro trenta giorni dalla
comunicazione, da parte della Regione, dei nuovi obiettivi ai sensi
del comma 2.
4. Nel caso di modifica degli obiettivi ai sensi del comma 2, la
Regione garantisce, comunque, il rispetto dell’obiettivo aggregato
del comparto degli enti locali piemontesi, quale risultante dalla
comunicazione effettuata dal Ministero dell’economia e delle finanze
– Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai sensi
dell’art. 77-ter, comma 11, della legge n. 133/2008. La Regione,
qualora la normativa statale lo consenta, effettua
altresi’ interventi compernsivi, a valere sul proprio bilancio, per
garantire il rispetto del predetto obbiettivo aggregato.
5. La Regione rettifica, anche d’ufficio, gli obiettivi di cui al
comma 1 laddove cio’ sia necessario per adeguarne la misura ai dati
comunicati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 4

Incentivi e sanzioni

1. Agli enti il cui obiettivo e’ modificato, ai sensi dell’art. 3
comma 2, in senso peggiorativo, e’ riconosciuta, a valere sugli
obiettivi del Patto di stabilita’ interno relativo anni successivi al
2010, una premialita’ garantita dalla Regione e ripartita secondo un
profilo temporale definito dalla Regione previa consultazione con gli
enti stessi.
2. Agli enti di cui al comma 1 la Regione puo’ riconoscere un
maggior punteggio nei bandi per la concessione di finanziamenti
specifici.
3. Gli enti il cui obiettivo e’ modificato, ai sensi dell’art. 3
comma 2, in senso migliorativo, garantiscono il rientro secondo un
profilo temporale definito dalla Regione previa consultazione con gli
enti stessi.
4. Nel caso in cui l’obiettivo aggregato del comparto degli enti
locali piemontesi soggetti al Patto di stabilita’ interno, quale
risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministero dell’economia
e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
ai sensi dell’art. 77-ter, comma 11, della legge n. 133/2008, sia
rispettato, non si applicano le sanzioni previste dalla normativa
statale. La Regione, anche attraverso l’applicazione di sanzioni
regionali, impone agli enti che non abbiano rispettato gli obiettivi
determinati ai sensi dell’art. 3 il rientro dallo sforamento
nell’anno 2011. E’ fatta salva l’erogazione delle premialita’
previste dalla normativa statale.
5. Nel caso in cui l’obiettivo aggregato del comparto degli enti
locali piemontesi soggetti al Patto di stabilita’ interno non sia
rispettato, le sanzioni previste dalla normativa statale si applicano
secondo le modalita’ previste dal comma 7. Sono fatti salvi gli
eventuali interventi regionali compensativi, secondo quanto previsto
dall’art. 3, comma 4, secondo periodo.
6. Agli enti che registrano a fine esercizio un saldo migliore
dell’obiettivo ad essi assegnato ai sensi dell’art. 3 puo’ essere
comminata una penalita’ a valere sugli obiettivi del Patto di
stabilita’ interno relativo all’anno 2011 modulata in ragione
dell’entita’ della differenza fra i due predetti valori. La penalita’
non e’ applicata laddove tale differenza sia inferiore ad una soglia
definita con le modalita’ di cui al comma 7.
7. Le modalita’ di applicazione degli incentivi e delle sanzioni
di cui al presente articolo sono determinate in sede di disciplina
regionale del Patto di stabilita’ interno per l’anno 2011, previo
parere del Consiglio delle autonomie locali ovvero, nelle more della
costituzione di quest’ultimo, della Conferenza Regione-Autonomie
locali, da esprimere entro quindici giorni dal ricevimento della
proposta.

Art. 5 Monitoraggio 1. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto di stabilita’ interno per l’anno 2010 le province ed i comuni soggetti al Patto di stabilita’ interno trasmettono trimestralmente, entro trenta giorni dal termine del periodo di riferimento, alla struttura regionale competente in materia, le informazioni dettagliate secondo il prospetto di cui al comma 4 del presente articolo, utilizzando il sistema web appositamente predisposto. Le province ed i comuni di cui all’art. 2, comma 3, comunicano tempestivamente la propria situazione di commissariamento. 2. Entro il termine perentorio del 31 marzo 2011, le province ed i comuni soggetti al Patto di stabilita’ interno trasmettono alla struttura regionale competente, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario. La mancata trasmissione della certificazione entro il predetto termine costituisce inadempimento al Patto di stabilita’ interno. 3. Entro il 31 maggio 2011 la Regione comunica al Ministero dell’economia e delle finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica. 4. I prospetti e le modalita’ tecniche per l’effettuazione delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con decreto del Presidente della Giunta regionale. Le informazioni previste dai commi 1, 2 e 3 sono messe a disposizione dell’Unione delle Province d’Italia (UPI) e dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI).

Art. 6

U r g e n z a

1. Il presente regolamento e’ dichiarato urgente ai sensi
dell’art. 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Il presente regolamento sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
farlo osservare.
Torino, 8 febbraio 2010

BRESSO

(Omissis).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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