Cons. Stato Sez. VI, Sent., 18-04-2011, n. 2355 Indennità di missione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente è dipendente della CONSOB, con qualifica di funzionario.

Con deliberazione del 14 novembre 1989 (…) veniva assegnato, a decorrere dal I gennaio 1990 alla sede di Milano fino al 30 novembre 1992, per essere poi stabilmente ricollocato, dal giorno successivo, presso gli uffici CONSOB di Roma, dove aveva comunque mantenuto la propria residenza, anche di servizio.

L’articolo 59 del regolamento del personale CONSOB (in vigore negli anni 1990, 1991 e 992) determinava il trattamento economico spettante ai funzionari incaricati di tali compiti, in misura pari al rimborso delle spese di viaggio e di alloggio, oltre una diaria ridotta, nei limiti di cui al precedente art. 54.

Il predetto articolo 59 disponeva che i predetti emolumenti fossero garantiti al personale destinato alle borse "in alternativa al trattamento previsto da tutti i precedenti articoli della presente sezione (la terza – articoli da 52 a 59).

L’articolo 59 non escludeva la corresponsione, in favore del personale interessato, dell’indennità di missione, prevista dagli articoli 44 e 45 del medesimo regolamento, contenuto nella sezione seconda (articoli da 44 a 51).

Al contrario il ricorrente ha sempre soltanto percepito, negli anni 1990, 1991 e 1992, i rimborsi e le diarie previste dall’art. 59 (mentre risultava al medesimo che altro personale, parimenti destinato in periodo coevo presso le varie borse, aveva invece percepito, in luogo di tali emolumenti ex art. 59, la più consistente indennità di missione, prevista dagli articoli 4 e 45 del medesimo regolamento del personale).

Il ricorrente ribadisce, con l’atto di appello, che in definitiva ha chiesto di ottenere dalla CONSOB, comunque e per intero, lo specifico beneficio di cui all’art. 44, regolamento 1990, per gli anni 1990, 1991 e 1992.

Il ricorrente ha sostenuto che proprio la richiamata interpretazione letterale della norma regolamentare appare piuttosto giustificare pienamente la legittimità della richiesta: infatti l’art. 59 si riferisce espressamente e testualmente alle esclusive ipotesi di trasferimento, contemplando proprio la sola fattispecie dei dipendenti che vengono trasferiti, e non del personale comandato o a cui sia conferito altro incarico provvisorio, presso le borse site in altre città (mentre l’art. 44 riguarda invece i diversi casi in cui non vi sia appunto trasferimento.

All’udienza del 10 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

La sentenza impugnata ha affermato, tra l’altro, che non può essere condivisa la tesi secondo cui l’assegnazione triennale ad altra sede per lo svolgimento delle funzioni (…) non costituirebbe un vero e proprio trasferimento, dovendo – invece – essere considerata alla stregua di una semplice (pur se prolungata) missione.

La deliberazione del 14 novembre 1989, n. 4353bis della CONSOB assegnava, a decorrere dal I gennaio 1990, il ricorrente all’Ufficio del commissariato di borsa di Milano.

Con successiva deliberazione n. 4461bis del 16 gennaio 1990 la decorrenza veniva procrastinata al I febbraio 1990.

La Sezione non può che confermare la sentenza del giudice di primo grado perché le deliberazioni appena richiamate non possono essere interpretate come invio in missione dei dipendenti in esse indicate.

L’invio in missione per un triennio è circostanza talmente inusuale che doveva essere espressamente prevista, cosicché gli atti indicati non possono essere interpretati che come atti di assegnazione di sede per i quali non competeva il trattamento richiesto con il ricorso in trattazione.

La mancata costituzione dell’amministrazione evocata in giudizio esime il giudice dal pronunciarsi sulle spese.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *