Cons. Stato Sez. VI, Sent., 18-04-2011, n. 2353 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Viciconte, l’avv.to dello Stato Carla Colelli e l’avv.to Gobbi;
Svolgimento del processo

L’Università degli studi di Firenze ha bandito una gara d’appalto avente ad oggetto: "G157 – fornitura e posa in opera (FPO) di arredi per gli uffici e le aule per il Complesso didattico polifunzioanale di viale G.B. Morgagni, n. 40 in Firenze".

Il bando di gara prevedeva che l’aggiudicazione sarebbe stata disposta a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base di tre diversi parametri, tra i quali la "qualità", alla quale sarebbero stati assegnati 60 punti su 100.

Per partecipare alla gara i concorrenti avrebbero dovuto far pervenire un plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura e debitamente sigillato a pena di esclusione entro il 21 ottobre 2004.

Il suddetto plico avrebbe dovuto contenere, a sua volta, quattro distinti plichi, anch’essi sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura a pena di esclusione, contraddistinti dalle seguenti diciture:

Plico "B": qualità:

Il suddetto plico avrebbe dovuto contenere, a pena di esclusione, due distinti plichi "B1" e "B2".

Successivamente, in seduta riservata la commissione avrebbe proceduto all’esame ed alla valutazione del contenuto del plico "B" qualità, sulla base della campionatura presentata.

In una successiva seduta pubblica, dopo aver reso noto i risultati della valutazione effettuata fino a quel momento, la commissione avrebbe proceduto all’apertura dei plichi "C" e "D" ed assegnando i relativi punteggi, così determinando la graduatoria finale – ancorché provvisoria – della gara.

Dunque l’unica fase di valutazione riservata e discrezionale, in quanto avente ad oggetto parametri qualitativi, era quella relativa all’esame ed alla valutazione del plico "B", ed in particolare del contenuto dei due distinti sottoplichi presenti al suo interno: B1) e B2). (…).

Durante lo svolgimento di tali operazioni emergeva che i plichi "B1" e "B2" non erano affatto "due plichi" sigillati, bensì due raccoglitori aperti.

La società ricorrente ha impugnato gli atti del procedimento concorsuale per l’aggiudicazione del contratto relativo alla fornitura precisata in epigrafe, denunciando la violazione della lex specialis di gara in relazione alla omessa chiusura dei plichi B1 e B2 contenuti nel plico B e recanti la documentazione illustrante gli aspetti qualitativi dell’offerta della società contro interessata.

Il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso ritenendo che:

– l’art. 4.2 del capitolato d’oneri prevede, a pena d’esclusione, solo che all’interno del plico B, relativo alla documentazione della qualità dell’offerta, siano contenuti due distinti plichi, senza ulteriori specificazioni in ordine alle modalità di chiusura degli stessi;

– la mera chiusura dei plichi, sprovvista delle formalità di sigillatura, esplicitamente non prescritte dalla legge di gara, non sarebbe comunque idonea a scongiurare le conseguenze paventate dalla ricorrente in ordine all’immodificabilità della documentazione in essi contenuta;

– non appaiono violati neppure i principi della segretezza e della par condicio fra i concorrenti, giacché il capitolato d’oneri, in relazione al requisito della qualità, stabilisce, al punto 6.1, i criteri di valutazione ai quali dovrà attenersi la commissione, determinando i conseguenti punteggi da assegnare a ciascun aspetto qualitativo dell’offerta.

La società ha proposto appello sulla base dei seguenti motivi così epigrafati: I) Contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine al mancato accoglimento del primo motivo di ricorso con il quale si deduceva la violazione e/o falsa applicazione della lex specialis concursus ed in particolare dell’art. 4.2 del capitolato d’oneri; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 75, comma 4, R.D. 23 maggio 1924, n. 827; violazione del principio generale di segretezza e di par condicio tra i concorrenti; eccesso di potere per difetto di motivazione; motivazione illogica e contraddittoria; difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della p.a. di cui all’art. 97 della Costituzione. II) Contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine al mancato accoglimento del primo motivo di ricorso con il quale si deduceva la violazione e/o falsa applicazione della lex specialis concursus ed in particolare dell’art. 4.2 e 6.1 del capitolato d’oneri; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 75, comma 4, R.D. 23 maggio 1924, n. 827; violazione del principio generale di segretezza e di par condicio tra i concorrenti; eccesso di potere per difetto di motivazione; motivazione illogica e contraddittoria; difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della p.a. di cui all’art. 97 della Costituzione.

Si sono costituiti in giudizio i soggetti indicati in epigrafe.

La controinteressata ha dedotto che la sigillatura avrebbe solo l’effetto di assicurare l’integrità della documentazione fino al momento dell’apertura delle buste, ma non a quelli successivi, specie in una gara quale quella nella quale non era previsto l’esame pubblico dei plichi B1 e B2.

La controinteressata ha aggiunto altresì che la suddivisione del plico B nei due sottoplichi non rispondeva certamente a ragioni di garanzia e sicurezza essendo dette esigenze già soddisfatte con la sigillatura contenente l’offerta nonché con la sigillatura dei plichi A, B, C e D: in particolar modo i contestati plichi B1 e B2 erano a loro volta contenuti in un unico plico, il B, sigillato e controfirmato e la cui regolarità formale è stata accertata dalla commissione all’udienza pubblica del 4 novembre 2004.

La controinteressata C. s.p.a. ha prodotto appello incidentale in merito alla compensazione delle spese disposta dal giudice di primo grado.

All’udienza del 19 ottobre 2010 il ricorso stato posto in decisione.
Motivi della decisione

Il plico B1 doveva contenere le certificazioni di omologazione di conformità e le prove degli arredi della fornitura quali requisiti minimi di ammissibilità dell’offerta, fornite anche con autocertificazioni.

Il plico B2 doveva contenere una relazione tecnico illustrativa riguardante gli aspetti funzionali e prestazionali, nonché, se posseduta, documentazione attestante il possesso della certificazione ISO 9000 riguardante il processo produttivo interno del concorrente.

I due plichi dovevano essere contenuti nel plico B.

È indiscusso che il plico B fosse sigillato.

I ricorrenti ritengono che anche i sottoplichi dovessero essere sigillati, anche se ciò non era previsto dal capitolato d’oneri.

Il Collegio ritiene che, in base al principio della strumentalità delle forme, i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare (ciò che non hanno fatto) l’incidenza, sia pure in astratto, della presunta violazione sull’esito della gara.

Ove si consideri poi che il plico B1 doveva contenere certificazioni e il plico B2 una relazione, emerge con tutta evidenza che la richiesta rivolta ai concorrenti di produrre quelle documentazioni in due plichi era una mera misura organizzativa, ben potendo le certificazioni e la relazione essere contenute in un unico plico, presentato con la debitamente sigillato dalla controinteressata.

Va osservato poi che l’apertura dei due plichi (B1 eB2) doveva avvenire in seduta riservata, e quindi con ridotte garanzie partecipative per la totalità dei concorrenti: l’astratta possibilità per uno di essi (i ricorrenti) di venire a conoscenza, prima della definitiva aggiudicazione della gara, di alcuni elementi dell’offerta di altro candidato (la società controinteressta) costituiva un beneficio piuttosto che uno svantaggio per la costituenda a.t.i. ricorrente.

La sentenza impugnata deve essere pertanto confermata.

In ordine all’appello incidentale, presentato dalla controinteressata in ordine alle spese di giudizio, so deve essere respinto perché il giudizio sulla compensazione delle spese contiene elementi di discrezionalità e può essere sindacato per illogicità, irragionevolezza o inattendibilità, vizi che non si riscontrano nel caso di specie.

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in ragione dell’effettiva attività difensiva svolta dai soggetti costituiti in giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna i ricorrenti al pagamento di Euro 1.500 (euro millecinquecento/00) in favore dell’Università degli studi di Firenze, in persona del rettore pro tempore, e di Euro 4.000,00 (euro quattromila/00) in favore della C. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, per le spese di questa fase di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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