Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 04-04-2011) 20-04-2011, n. 15759 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.R.G., tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza, in data 4.10.2010, con cui il Tribunale del Riesame di Napoli, in parziale accoglimento dell’istanza di riesame della ricorrente, annullava, limitatamente al reato di cui capo 18 bis l’ordinanza 29.6.2010 del GIP del Tribunale di Napoli, applicativa della misura cautelare in carcere per i reati ipotizzati di cui all’art. 81 cpv. c.p., art. 110 c.p., L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14, con l’aggravante ex L. n. 203 del 1991, art. 7, per aver commesso il fatto al fine di agevolare l’organizzazione camorristica denominata clan Crimaldi (capo 6) nonchè per i reati (capi 18 e 18 bis) di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p., art. 629 c.p., commi 1 e 2, in relazione all’art. 628 c.p., commi 1 e 3; artt. 110 e 648 c.p., art. 61 c.p., n. 2.

La ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata deducendo:

1) mancanza di motivazione, risultante dal testo del provvedimento, sulla gravità indiziaria, nei confronti dell’indagata, delle intercettazioni telefoniche ed ambientali richiamate dal Tribunale del Riesame e sulla sussistenza dell’aggravante della L. n. 203 del 1991, art. 7, considerato il rigetto della richiesta di misura cautelare per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p.p., per i motivi indicati nella originaria ordinanza applicativa della misura;

2) inosservanza dell’art. 273 c.p.p. e della L. n. 203 del 1991, art. 7, con riferimento alla gravità degli indizi relativi al reato di cui al capo 6) (detenzione e porto in luogo pubblico di pistole acquistate da soggetti non identificati); il contenuto delle conversazioni cui aveva partecipato la D.R. era assolutamente "neutro", risultando dalle stesse solo la presenza dell’indagata nell’auto di un suo congiunto; al di là della parentela della D. R. con i D.B.; non sussisteva, inoltre, alcun elemento idoneo a far ritenere che la stessa fosse stata a conoscenza delle conversazioni ambientali avvenute in carcere tra i D.B.; quanto al reato di estorsione di cui al capo 18), le conversazioni captate non consentivano di riscontrare che la D.R. fosse stata effettivamente presente ai fatti narrati e che avesse contribuito alla restituzione dell’auto rubata.

Il ricorso è infondato.

La ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione, prospetta in realtà, in maniera, fra l’altro, del tutto generica, una diversa valutazione della gravità degli elementi indiziari individuati dal Tribunale del riesame, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione sul punto esente da vizi di manifesta illogicità. I giudici del Riesame, legittimamente richiamando il provvedimento restrittivo e la richiesta del P.M. in ordine alla esposizione delle risultanze investigative, hanno ravvisato, a carico della ricorrente, sulla base del tenore delle telefonate intercettate, specificatamente riportate nell’ordinanza impugnata, avuto riguardo, essenzialmente, alle conversazioni in carcere tra D. B.V. ed i figli P. ed D.B.A., la sussistenza dei gravi indizi per i reati ipotizzati a carico della D.R., detta " C.", laddove era emerso, in particolare, che la stessa aveva deciso di intervenire "indirizzando l’estorta verso D.B.P., agevolando la consegna della somma di Euro mille, trattenendo per sè la somma di Euro 50,00, concorrendo in tal modo all’estorsione ideata e realizzata da P." (V. pagg. 10- 12 ord. imp.).

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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