REGIONE LOMBARDIA REGOLAMENTO REGIONALE 26 ottobre 2009, n. 3

Regolamento dell’Albo regionale delle Cooperative sociali ai sensi dell’art. 27 della l.r. n. 1/2008 – Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e societa’ di mutuo soccorso.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 36 del 11-9-2010

(Pubblicato nel 2° S.O. al Bollettino ufficiale
della Regione Lombardia n. 45 del 13 novembre 2009)

LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
emana

il seguente regolamento regionale:
Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi dell’art. 27, comma 5, della
legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi
regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale,
associazionismo e societa’ di mutuo soccorso), disciplina l’Albo
regionale delle cooperative sociali ed in particolare i requisiti per
l’iscrizione e la permanenza nell’albo, i tempi e le modalita’ di
presentazione delle domande, i casi di cancellazione, le modalita’ di
gestione e di raccordo con le Province.

Art. 2

Compiti della Regione

1. La Regione assicura l’omogeneita’ di gestione delle
Ripartizioni provinciali dell’Albo regionale delle cooperative
sociali mediante emanazioni di circolari e/o decreti dirigenziali.
Predispone il sistema informativo che supporta le Province nella
gestione delle Ripartizioni provinciali dell’Albo, curando
l’aggiornamento tecnico del sistema, l’attivita’ di consulenza nella
fase di installazione e l’accompagnamento e l’assistenza tecnica
nella gestione del programma. Effettua il monitoraggio sistematico e
la rielaborazione dei dati relativi alle cooperative sociali iscritte
all’Albo e pubblica periodicamente sul Bollettino ufficiale della
Regione Lombardia e sul proprio sito internet l’elenco delle
cooperative iscritte, con gli aggiornamenti progressivi e le
informazioni riguardanti l’Albo.

Art. 3

Compiti delle Province

1. Le Province, nel rispetto delle disposizioni emanate dalla
Regione, svolgono i seguenti compiti:
a) raccolgono, tramite il sistema informativo regionale, le
domande di iscrizione, mantenimento e cancellazione presentate dalle
cooperative sociali e loro consorzi aventi sede legale sul territorio
provinciale;
b) istruiscono le domande, in base all’ordine cronologico di
presentazione ed emanano i conseguenti provvedimenti di iscrizione,
diniego, mantenimento e cancellazione;
c) comunicano, avvalendosi del sistema informativo regionale,
gli esiti dei procedimenti alla Regione, al legale rappresentante
della cooperativa, ai competenti uffici della Camera di commercio;
d) valutano le comunicazioni delle cooperative iscritte
contenenti le modifiche statutarie, i cambiamenti della compagine
sociale in rapporto alla presenza dei soci volontari e, per le
cooperative iscritte nella sezione B dell’Albo, la diminuzione della
percentuale delle persone svantaggiate al di sotto della soglia
stabilita dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle
cooperative sociali);
e) effettuano le verifiche di propria competenza relativamente
all’iscrizione, mantenimento e cancellazione dall’Albo;
f) assicurano la massima diffusione dell’Albo regionale e delle
Ripartizioni provinciali.

Art. 4

Sezioni ed articolazione dell’Albo regionale

1. L’Albo regionale delle cooperative sociali e’ suddiviso in tre
sezioni che identificano la tipologia delle cooperative relativamente
alle attivita’ e ai servizi svolti:
a) Sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative sociali
che gestiscono servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed
educativi, in particolare nei settori assistenza sociale, assistenza
sanitaria, assistenza socio-sanitaria, educazione, istruzione e
turismo sociale, formazione extra scolastica finalizzata alla
prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico
formativo;
b) Sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative sociali
che svolgono attivita’ diverse – agricole, industriali, artigianali,
commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di
persone svantaggiate di cui all’art. 4 della legge 381/1991;
c) Sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui
all’art. 8 della legge 381/1991.
2. L’Albo si articola in Ripartizioni provinciali, che mantengono
la suddivisione nelle Sezioni indicate al comma 1.
3. Nell’Albo sono riportati i seguenti dati essenziali relativi
alle cooperative iscritte:
a) numero progressivo di iscrizione nelle Sezioni A, B, C,
assegnato direttamente dal sistema informativo regionale;
b) denominazione della cooperativa sociale;
c) sede legale;
d) sede/i operativa/e;
e) sezione di appartenenza (mutualita’ prevalente di diritto),
categoria (cooperativa sociale) e categoria relativa all’attivita’
esercitata nell’Albo nazionale delle cooperative;
f) data di presentazione della domanda di iscrizione;
g) estremi dell’atto d’iscrizione;
h) settore di attivita’ e tipo di servizio svolto;
i) contratto collettivo nazionale di lavoro applicato;
j) data dell’ultima revisione ai sensi del decreto legislativo
2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza
sugli enti cooperativi, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 3
aprile 2001, n. 142, recante: «Revisione della legislazione in
materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione
del socio lavoratore»);
k) estremi dell’eventuale atto di cancellazione;
l) note e variazioni.

Art. 5 Requisiti per l’iscrizione all’Albo regionale 1. Ai fini dell’iscrizione nell’Albo regionale le cooperative richiedenti devono possedere i seguenti requisiti: a) avere sede legale e operativa in Lombardia; b) essere iscritte all’Albo nazionale delle cooperative nella Sezione «Mutualita’ prevalente di diritto», Categoria «Sociale» e nella Categoria dell’attivita’ esercitata; c) svolgere le attivita’ di cui all’art. 4, comma 1; d) avere la base sociale conforme alle vigenti normative, con particolare riferimento all’art. 2 della legge 381/1991; e) rispettare le norme in materia di contratto collettivo di lavoro ed assolvere agli obblighi previdenziali ed assicurativi; f) svolgere l’attivita’ in conformita’ alla normativa vigente; g) aver depositato presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, se dovuto, il regolamento interno ai sensi dell’art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore); h) aver depositato presso il Registro delle Imprese il bilancio economico; i) aver redatto il bilancio di responsabilita’ sociale; j) aver documentato, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, l’avvenuta revisione, o la richiesta di revisione, prevista per le cooperative sociali ai sensi della normativa vigente; k) aver documentato, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, che nei confronti dei soci della cooperativa sociale non sono stati adottati provvedimenti comportanti le decadenze, sospensioni e/o revoche di diritto delle leggi 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e 19 marzo 1990 n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita’ sociale). 2. Le cooperative sociali che chiedono l’iscrizione nelle sezioni A e B devono operare prevalentemente in Lombardia. Per prevalentemente si intende che piu’ del 70% del valore della produzione derivi da attivita’ svolte in Lombardia. 3. Le cooperative sociali che chiedono l’iscrizione nella sezione B devono avere almeno il 30% dei lavoratori in condizione di svantaggio in riferimento al numero complessivo dei lavoratori. Tali lavoratori, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della cooperativa medesima. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da idonea documentazione rilasciata da una pubblica amministrazione a cio’ abilitata o da una struttura accreditata a tale funzione. Le cooperative sociali che chiedono l’iscrizione nella sezione B, e sono costituite da meno di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, devono raggiungere il 30% di persone assunte in condizione di svantaggio entro sei mesi dalla data di iscrizione. 4. Le cooperative che svolgono attivita’ sia di «tipo A» che di «tipo B» possono chiedere l’iscrizione sia nella sezione A che nella Sezione B qualora: a) il collegamento funzionale tra le attivita’ di cui alla lettera a) e alla lettera b) del comma 1 dell’art. 1 della legge 381/1991 e dell’art. 4, comma 1, del presente regolamento sia chiaramente indicato nello statuto sociale; b) l’organizzazione amministrativa, gestionale ed economica sia tale da consentire la netta separazione delle gestioni delle attivita’ esercitate. In caso di iscrizione sia nella Sezione A che nella Sezione B, la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4 della legge 381/1991 viene determinata considerando solo il personale addetto alle attivita’ rispondenti alla sezione B. 5. I consorzi che chiedono l’iscrizione nella Sezione C devono avere la compagine sociale composta per almeno il 70% da cooperative sociali iscritte all’Albo regionale. Ai fini dell’iscrizione all’Albo regionale, i consorzi nazionali con sede legale in Lombardia, devono documentare che le cooperative sociali ed i consorzi aderenti siano iscritti al corrispondente Albo regionale della Regione di appartenenza, se esistente.

Art. 6

Procedure per l’iscrizione all’Albo regionale

1. La domanda di iscrizione nell’Albo e’ presentata dal
rappresentante legale della cooperativa alla Provincia nella quale ha
la propria sede legale, utilizzando il sistema informativo regionale.
La domanda e’ esente dal bollo ai sensi dell’art. 17 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina
tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non
lucrative di utilita’ sociale). Le cooperative che non sono provviste
della firma digitale o non sono abilitate all’utilizzo della Carta
Regionale dei Servizi, in sede di prima applicazione del presente
Regolamento e sino al 31 dicembre 2009, inviano alla Provincia con
raccomandata anche la domanda in forma cartacea.
2. La domanda e’ protocollata dalla Provincia, che inserisce nel
programma informatico di gestione dell’Albo la data e il numero di
protocollo. L’istruttoria delle domande segue l’ordine cronologico di
arrivo delle stesse.
3. Il procedimento istruttorio si conclude entro 90 giorni che
decorrono dalla data di ricevimento della domanda se trattasi di
prima iscrizione oppure dalla data indicata dall’art. 7, comma 1,
lettera a), negli altri casi.
4. Il termine e’ sospeso qualora nel corso dell’istruttoria
risulti necessario acquisire chiarimenti o integrazioni che devono
pervenire entro il termine massimo di sei mesi dalla richiesta, pena
la decadenza del procedimento. La decorrenza del termine riprende
dalla data di ricevimento degli elementi richiesti.
5. L’iscrizione nell’Albo regionale e nella rispettiva
Ripartizione provinciale e’ disposta con atto del dirigente della
Provincia competente.
6. L’assegnazione del numero nelle Sezioni dell’Albo e’
effettuata dal sistema informativo regionale in seguito alla
predisposizione, numerazione e registrazione del provvedimento
provinciale che ha autorizzato l’iscrizione.
7. La Provincia comunica alla Regione e al soggetto richiedente
l’avvenuta iscrizione, ovvero il diniego all’iscrizione, avvalendosi
del sistema informativo regionale.
8. Dell’avvenuta iscrizione e’ data contestuale comunicazione,
tramite il sistema informativo, ai competenti uffici della Camera di
commercio.

Art. 7 Obblighi delle cooperative sociali per il mantenimento dell’iscrizione nell’Albo regionale 1. Al fine di mantenere l’iscrizione all’Albo, le cooperative sociali iscritte, attraverso il sistema informativo, hanno l’obbligo di comunicare alla Provincia competente: a) dal 1° giugno al 31 luglio di ogni anno successivo a quello di iscrizione, le informazioni previste dal sistema informativo riguardo alla situazione della cooperativa sociale, dalle quali risulti la permanenza dei requisiti previsti all’art. 5; b) entro 30 giorni, l’eventuale venir meno delle condizioni di cui alla legge 381/1991; c) entro 10 giorni, l’eventuale messa in liquidazione e lo scioglimento della societa’. 2. Le cooperative sociali, se richiesto, hanno l’obbligo di mettere a disposizione della Provincia la documentazione analitica, per l’anno di riferimento, relativa alla compagine sociale, al bilancio, agli occupati.

Art. 8

Cancellazione dall’Albo regionale

1. La cancellazione dall’Albo regionale e’ disposta dalla
Provincia competente nei seguenti casi:
a) per esplicita richiesta del legale rappresentante della
cooperativa o del consorzio accompagnata dal verbale dell’Organo
amministrativo;
b) nel caso di scioglimento della cooperativa, o inattivita’
per un periodo superiore a 24 mesi, o cancellazione dall’Albo
nazionale delle cooperative di cui al decreto ministeriale 23 giugno
2004, anche a seguito delle ispezioni effettuate ai sensi del decreto
legislativo 220/2002;
c) qualora non sia stato possibile effettuare, per
responsabilita’ imputabili al soggetto iscritto, le ispezioni
ordinarie e straordinarie previste ai sensi del decreto legislativo
220/2002;
d) qualora la cooperativa non abbia provveduto al riequilibrio
della compagine sociale cosi’ come prescritto all’art. 2 della legge
381/1991, entro i sei mesi successivi alla data di accertamento come
previsto nel presente regolamento;
e) qualora la cooperativa iscritta nella Sezione B non abbia
provveduto al riequilibrio della percentuale delle persone
svantaggiate di cui all’art. 4 della legge n. 381/1991 entro sei mesi
dalla data di accertamento come previsto nel presente regolamento;
f) in tutti gli altri casi in cui siano venuti meno i requisiti
essenziali che ne avevano consentito l’iscrizione, nonche’ per
l’eventuale mancato adeguamento alle disposizioni indicate per
ciascuna cooperativa nel relativo provvedimento d’iscrizione;
g) nel caso in cui la cooperativa non abbia adempiuto agli
obblighi di cui all’art. 7.
2. Prima di procedere alla formale adozione del provvedimento di
cancellazione la Provincia comunica alla cooperativa sociale i motivi
che giustificano tale determinazione, indicando anche il termine, non
inferiore a dieci giorni, entro il quale puo’ produrre eventuali
controdeduzioni, che la Provincia ha l’obbligo di valutare. Il
mancato invio di controdeduzioni nei termini stabiliti e’ motivo
sufficiente per procedere alla cancellazione dall’Albo.
3. La cancellazione dall’Albo regionale e’ disposta con
provvedimento motivato. Dell’avvenuta cancellazione e’ data
comunicazione, tramite il sistema informativo, alla Regione, al
legale rappresentante della cooperativa, ai competenti uffici della
Camera di commercio.
4. La cancellazione dall’Albo comporta la decadenza dei benefici
previsti dalla normativa regionale. Per le cooperative sociali di
tipo B la cancellazione comporta inoltre:
a) l’impossibilita’ di stipulare convenzioni con gli enti
pubblici ai sensi dell’art. 5 della legge 381/1991;
b) la risoluzione delle convenzioni in atto, stipulate ai sensi
della norma sopra citata, fatta salva la facolta’, da parte
dell’amministrazione interessata, di disporre con proprio
provvedimento la prosecuzione del rapporto fino alla sua scadenza
naturale.

Art. 9 Controlli e ispezioni 1. Le Province svolgono annualmente, sulla base delle linee guida regionali, attivita’ di controllo – mirate o effettuate su base campionaria – per verificare l’effettivo possesso dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo da parte delle cooperative sociali iscritte. 2. Il controllo si svolge su un campione casuale di cooperative iscritte all’Albo, che ne comprenda almeno il 10%, anche mediante ispezioni in loco della relativa documentazione. 3. Le Province trasmettono gli esiti della verifica e degli accertamenti effettuati alla Regione e, se del caso, alle autorita’ competenti.

Art. 10 Norme finali e abrogazioni 1. La Regione, sentite le province interessate, provvede all’iscrizione, al mantenimento o alla cancellazione degli organismi analoghi alle cooperative sociali avente sedi negli Stati dell’Unione e delle cooperative sociali aventi sedi in Italia ma che non operano prevalentemente in Lombardia applicando, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento. 2. A decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell’art. 13, comma 7 della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia), non trovano piu’ applicazione gli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 16 (Attuazione dell’art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381, «Disciplina delle cooperative sociali»). Il presente regolamento regionale e’ pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda. Milano, 26 ottobre 2009 Formigoni Acquisito il parere della competente Commissione consiliare nella seduta del 15 ottobre 2009 e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 8/10338 del 21 ottobre 2009.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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