Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-04-2011) 20-04-2011, n. 15756 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Z.P., tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza n. 6762/10, in data 9.6.2010, con cui il Tribunale di Napoli rigettava l’appello avverso l’ordinanza 3.5.2010 del GUP di Napoli che aveva rigettato l’istanza diretta ad ottenere la revoca ovvero la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, applicata allo Z.. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale rilevava: l’appello aveva investito l’originaria misura custodiate emessa dal GIP di Nola, dichiaratosi incompetente, misura divenuta inefficace in quanto sostituita dalla successiva ordinanza del GIP di Napoli, territorialmente competente;

ai sensi dell’art. 299 c.p.p., non essendo stati dedotti fatti nuovi comportanti una rivalutazione delle condizioni di cui agli artt. 273, 274 e 275 c.p.p., correttamente il GIP di Napoli, aveva escluso, con il provvedimento di rigetto del 3.5.2010, la sussistenza dei presupposti per revocare o sostituire la misura cautelare, dando atto del giudicato cautelare formatosi sui profili di merito, relativi alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, considerato, fra l’altro, che si trattava di atto di appello e non di istanza di riesame che andava proposta tempestivamente.

Il ricorrente deduceva:

la nullità dell’ordinanza impugnata e del precedente provvedimento del Tribunale del riesame di Napoli,in data 20.4.2010, per violazione di legge in relazione all’art. 27 c.p.p., art. 51 c.p.p., comma 3 bis e art. 328 c.p.p., comma 1 bis, posto che il Giudice funzionalmente incompetente, nell’emettere il provvedimento cautelare, non lo aveva motivato in relazione al requisito dell’urgenza, "intesa come necessità di garantire elementi probatori sottesi alla misura cautelare e/o come necessità di cristallizzare il momento della flagranza del reato"; ne conseguiva che, erroneamente, il Tribunale del riesame aveva ritenuto passate in giudicato le contestazioni di merito e di diritto, "atteso che il prevenuto aveva già impugnato dinanzi alla Corte di Cassazione, per nullità assoluta, l’ordinanza della Dott.ssa F., GIP di Nola funzionalmente incompetente" e che il GIP di Napoli (Dr. T.) aveva ripetuto pedissequamente detta ordinanza, senza rivalutare i requisiti della necessità ed urgenza, ex art. art. 27 c.p.p., in ordine alla prima ordinanza custodiale.

Il ricorso è inammissibile.

La doglianza proposta è meramente ripetitiva di quella già esaminata dal giudice di appello e disattesa con corretta e logica motivazione, come sopra esposta. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il GIP di Napoli, aveva congruamente motivato la sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari del delitto contestato ( art. 110 e 56 c.p., art. 629 c.p., comma 2, in relazione all’art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3; D.L. n. 152 del 1991, art. 7), richiamando ed esplicitando le argomentazioni contenute nell’ordinanza del GIP di Nola, dichiaratosi incompetente. In ogni caso va ribadito che il provvedimento di custodia cautelare, disposto dal GIP di Nola dichiaratosi, contestualmente, incompetente, è stato, a tutti gli effetti, sostituito dalla ordinanza tempestivamente pronunciata dal GUP di Napoli competente, provvedimento, quest’ultimo, che, regolamentando in via esclusiva lo "status libertatis" dell’indagato,escludeva ormai l’efficacia della prima ordinanza, da considerarsi tam-quam non esset, ex art. 27 c.p.p..

Legittimamente, quindi, il provvedimento impugnato, dato atto che l’appello era stato proposto erroneamente avverso l’ordinanza del GIP di Nola, ha rigettato l’impugnazione stessa, stante la formazione del giudicato cautelare in ordine ai profili di merito e di diritto dell’ordinanza applicativa della misura cautelare emessa dal GIP di Napoli, non tempestivamente impugnata. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso; dispone che, a cura della Cancelleria, si provveda agli adempimenti ex art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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