Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-04-2011) 20-04-2011, n. 15755 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.C., tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza, in data 4.10.2010, con cui il Tribunale del Riesame di Napoli confermava l’ordinanza 29.6.2010 del GIP presso il Tribunale di Napoli che aveva disposto la misura della misura cautelare in carcere nei confronti del C. stesso, in relazione ai reati di cui all’art. 416 bis c.p. e art. 110 c.p.; L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, L. n. 203 del 1991, art. 7; art. 513 bis c.p..

Il ricorrente deduceva:

1) violazione degli artt. 266, 268 e 271 c.p.p. e difetto di motivazione in ordine alla dedotta inutilizzabilità, ex art. 268 c.p.p., comma 3, delle intercettazioni ambientali a carico del ricorrente, in quanto eseguite presso la sala d’ascolto del carcere di Napoli-Secondigliano, in assenza di adeguata motivazione sulle ragioni di eccezionale urgenza e sulla impossibilità di utilizzare gli impianti presso la Procura della Repubblica;

2)violazione dell’art. 273 c.p.p. in difetto della gravità del quadro indiziario, con riferimento alla esistenza e persistenza del reato associativo di cui all’art. 416 bis c.p., desunta dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia M. e D. P. e dalle conversazioni intercettate, il cui contenuto era stato travisato;

peraltro, le dichiarazioni del M. erano inattendibili, tenuto conto del difetto di riscontri e dei sentimenti di astio dello stesso nei confronti del clan Crimaldi; in particolare, intercettazioni intercorse tra D.B.V. e D.B.A. erano state travisate, laddove i giudici del riesame avevano ravvisato in C.C. l’effettivo titolare dell’agenzia di pompe funebri (OMISSIS), ritenendo la sussistenza dell’ipotesi delittuosa di cui alla L. n. 256 del 1992, art. 12 quinquies e dell’art. 513 bis aggravati dalla citata legge, art. 7 senza che vi fosse la prova della fittizia intestazione delle quote societarie a soggetti, quale L.A. ed A.I. (mogli, rispettivamente, di C.C. e C.L.) che, invece, avevano impegnato nell’attività d’impresa un proprio capitale; 3) l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 513 bis c.p. doveva qualificarsi come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, ai sensi dell’art. 393 c.p., atteso che nel reato di ragion fattasi, a differenza di quello della illecita concorrenza, l’agente agisce nella convenzione, ragionevole anche se giuridicamente infondata, di perseguire il fine di esercitare un diritto, come avvenuto nella specie e che gli atti di prevaricazione e minaccia contestati erano finalizzati alla tutela dell’attività di pompe funebri, (OMISSIS), per impedire che P.S. G., gestore dell’impresa "The Last Travel", che svolgeva la medesima attività, imponesse, in regime di monopolio, i prezzi dei funerali ad (OMISSIS)", in danno della (OMISSIS) di A. I..

Il ricorso è infondato.

Le prime due censure attengono a questioni già esaminate dal Tribunale del riesame e disattese con corretta e logica motivazione;

i giudici del riesame hanno evidenziato la genericità della doglianza relativa alla inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali, posto che non erano stati indicati i decreti di autorizzazione e proroga che si assumevano viziati, rilevando, inoltre, che il decreto di intercettazione di urgenza n. 1088/08 (cui si riferivano le intercettazioni poste a base dell’ordinanza di custodia cautelare adottata nei confronti del ricorrente) era ampiamente motivato, in relazione alla indispensabilità delle intercettazioni ed all’urgenza "dettata dal limitato e temporaneo trasferimento di C.C. presso il carcere di Secondigliano", nonchè in relazione alla necessità di utilizzare impianti esterni alla Procura, stante l’esigenza di usare apparecchiature tecniche installate "nelle immediate vicinanze dei parlatori". L’attendibilità dei collaboratori di giustizia, M. e D.P.,risulta adeguatamente motivata con riferimento alla loro credibilità intrinseca ed estrinseca ed ai riscontri individualizzanti, sulla base, essenzialmente, del tenore delle intercettazioni specificamente riportate nell’ordinanza in esame, riguardanti le conversazioni in carcere con C.C. e con altri familiari dello stesso, attestanti la piena partecipazione del ricorrente alle attività illecite del sodalizio con il ruolo di capo-clan (V. pagg. 4-6 ordin. imp.).

I giudici del riesame hanno dato conto, inoltre, che i fittizi intestatari dell’impresa di pompe funebri (OMISSIS) e del (OMISSIS) non risultavano svolgere alcuna effettiva gestione delle aziende sicchè dovevano ritenersi sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cui all’art. 513 bis c.p., in conformità alla giurisprudenza della S.C. (Cass. n. 19713/05), avuto riguardo al fatto che la concorrenza sleale, punita da detta norma, si realizza allorchè vengono posti in essere comportamenti caratterizzati da minaccia o violenza idonei a realizzare una concorrenza illecita e a controllare o condizionare le attività commerciali o produttive di terzi, con forme di intimidazione tipiche della criminalità organizzata, come accertato nella specie, considerata la lettera inviata a P.G., idonea a provocare un metus nel destinatario, stante l’appartenenza del mittente all’organizzazione camorristica e tenuto conto del piano organizzato dal ricorrente per gambizzare i P. e devastare la sede della ditta (V. ord.pag. 14). Il ricorso va, pertanto, rigettato. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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