REGIONE LOMBARDIA REGOLAMENTO REGIONALE 2 novembre 2009, n. 4 Modifiche al regolamento regionale 23 luglio 2002, n. 5 «Nuovo sistema tariffario».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 36 del 11-9-2010

(Pubblicato nel 2° S.O. al Bollettino ufficiale
della Regione Lombardia n. 45 del 13 novembre 2009)

LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
emana

il seguente regolamento regionale:
Art. 1

Modifiche al r.r. 5/2002

1. Al regolamento regionale 23 luglio 2002, n. 5 «Nuovo sistema
tariffario» sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’art. 11 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Modalita’ di adeguamento delle tariffe). – 1. A
partire dall’anno 2010 l’adeguamento delle tariffe e’ stabilito con
provvedimento della Giunta Regionale entro il 15 luglio di ogni anno,
con decorrenza dal 1° agosto del medesimo anno.
2. L’adeguamento delle tariffe e’ calcolato in funzione di un
meccanismo automatico di adeguamento annuale, che, tenendo conto dei
parametri fondamentali della dinamica dei costi generalizzati e di
settore ponderati nonche’ dell’incremento della quantita’ e qualita’
dei servizi misurato attraverso la definizione di idonei indicatori,
e’ composto da:
a) un parametro α) calcolato applicando una percentuale di
adeguamento pari alla media aritmetica semplice tra la variazione
dell’indice del costo della vita per le famiglie di operai ed
impiegati e la variazione dell’indice del costo della vita per le
famiglie di operai ed impiegati per il settore trasporti come definiti
dall’ISTAT per il periodo intercorrente tra il mese di aprile di ogni
anno ed il corrispondente mese dell’anno precedente;
b) un parametro β) determinato in relazione al raggiungimento di
almeno quattro obiettivi di quantita’ e qualita’, validi per i
servizi di trasporto pubblico regionale e locale, individuati dalla
Giunta regionale, anche su base pluriannuale, entro il mese di
novembre dell’anno precedente a quello a cui si riferisce
l’adeguamento; la Giunta procede alla individuazione degli indicatori
funzionali al raggiungimento degli obiettivi, determinandone il
periodo di rilevazione, i valori di riferimento ed i corrispondenti
valori obiettivo, selezionandoli tra quelli piu’ idonei a valutare i
seguenti aspetti:
1. offerta dei servizi;
2. puntualita’;
3. velocita’ commerciale;
4. regolarita’;
5. eta’ media del materiale rotabile;
6. integrazione modale;
7. integrazione tariffaria;
8. soddisfazione dell’utenza;
9. sicurezza.
3. Al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi di
quantita’ e qualita’ individuati dalla Giunta regionale ai sensi del
comma 2, lett. b), i relativi dati dovranno essere forniti dagli enti
locali titolari delle funzioni di programmazione dei servizi di
trasporto autometrofilotranviari e dalle aziende di trasporto
ferroviario alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno. Sono
ritenuti accettabili i dati su cui verificare il conseguimento degli
obiettivi qualora tali dati corrispondano, complessivamente, al
parametro del 95 per cento delle vetture*chilometro effettivamente
svolte.
4. L’adeguamento a regime e’ riconosciuto attraverso l’algoritmo
di calcolo di cui all’Allegato A2, in misura compresa tra lo 0 per
cento ed il 150 per cento del parametro α) di cui al comma 2, lettera
a), in funzione del grado di raggiungimento degli obiettivi di
quantita’ e qualita’ prescelti ai sensi del comma 2, lettera b),
tenendo conto, in particolare:
a) del valore di riferimento;
b) del valore obiettivo da raggiungere per l’anno successivo.
5. Per l’anno 2009 l’adeguamento delle tariffe e’ stabilito con
provvedimento della Giunta Regionale, previo parere della Commissione
Consiliare competente in merito al modello di adeguamento delle
tariffe, con decorrenza dal decimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del medesimo provvedimento sul Bollettino ufficiale
della Regione Lombardia. L’adeguamento e’ determinato sulla base di
un algoritmo di calcolo dato dalla sommatoria dei parametri di
seguito indicati:
a) il parametro α) determinato applicando la percentuale di
adeguamento pari al 75% della variazione dell’indice del costo della
vita per le famiglie di operai ed impiegati come definito dall’ISTAT
per il periodo intercorrente tra il mese di aprile di ogni anno ed il
corrispondente mese dell’anno precedente;
b) il parametro β) determinato dalla sommatoria delle percentuali
di adeguamento di cui al comma 6 per il conseguimento dei seguenti
obiettivi di qualita’:
1. l’avvio concreto dell’integrazione tariffaria, attraverso la
commercializzazione entro il 30 giugno 2009, di titoli integrati
nell’area metropolitana milanese servita dalle Linee S nonche’ la
sperimentazione di almeno un altro titolo di viaggio mensile
integrato tra i servizi ferroviari e quelli di trasporto pubblico
locale urbano dei Comuni capoluogo di provincia, escluso Milano;
2. il miglioramento della qualita’, del comfort e delle
performance del materiale rotabile, attraverso l’entrata in servizio
di nuovi mezzi nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30
giugno 2009;
3. il miglioramento e la riduzione delle situazioni di criticita’
del servizio ferroviario regionale, calcolati attraverso l’analisi
degli indicatori di puntualita’ e regolarita’, da verificare con
riferimento al primo semestre 2009.
6. Il parametro β) di cui al comma 5, lettera b), e’ determinato
dalla sommatoria delle seguenti percentuali di adeguamento:
a) in caso di conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 5,
lettera b), punto 1., la percentuale di adeguamento e’ pari
rispettivamente allo 0,90 per cento per l’area milanese e allo 0,1
per cento per i titoli ferroviari integrati con l’urbano;
b) in caso di conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 5,
lettera b), punto 2., la percentuale di adeguamento e’ pari
rispettivamente a:
1. 0,5 per cento per l’entrata in servizio di almeno
settantacinque nuove vetture ferroviarie e cento nuovi autobus;
2. 0,75 per cento per l’entrata in servizio di almeno cento nuove
vetture ferroviarie e centocinquanta nuovi autobus;
3. 1 per cento per l’entrata in servizio di almeno centocinquanta
nuove vetture ferroviarie e duecento nuovi autobus;
c) in caso di conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 5,
lettera b), punto 3., la percentuale di adeguamento e’ pari
rispettivamente a:
1. 0,5 per cento nel caso in cui la percentuale dei treni in
arrivo con ritardo entro i 15 minuti sia superiore al 98 per cento,
1. 1 per cento nel caso in cui la percentuale dei treni in arrivo
con ritardo entro i 15 minuti sia superiore al 99 per cento.
7. L’adeguamento delle tariffe di cui al presente articolo e’
determinato applicando la percentuale d’incremento di cui ai commi 2
e 5 ai valori teorici delle tariffe di corsa semplice dei modelli di
cui all’art. 8. Gli importi delle tariffe devono essere espressi in
euro con un massimo di due cifre decimali e con i seguenti
arrotondamenti:
a) per i titoli di corsa semplice ai cinque centesimi piu’
prossimi;
b) per gli abbonamenti settimanali ai dieci centesimi piu’
prossimi;
c) per gli abbonamenti mensili ai cinquanta centesimi piu’
prossimi.
8. Le tariffe sono da intendersi al lordo delle imposte e delle
tasse in vigore.».
b) l’Allegato A2 e’ sostituito dal seguente:

«ALLEGATO A 2)
DEFINIZIONE DELL’ALGORITMO DI CALCOLO
DELL’ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE
DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
REGIONALE E LOCALE

L’algoritmo di calcolo previsto dall’art. 11, comma 4 e’ il
seguente:

% Adeguamento = α *(½ + β)

α = valore corrispondente alla media aritmetica semplice tra la
variazione dell’indice del costo della vita per le famiglie di operai
ed impiegati e la variazione dell’indice del costo della vita per le
famiglie di operai ed impiegati per il settore trasporti come definiti
dall’ISTAT;
β = ∑ i indicatore di qualita i
dove i = 1, 2, 3.

Parte di provvedimento in formato grafico

Con riferimento al parametro obiettivo sostanzialmente invariato,
l’intervallo entro cui un parametro si intende sostanzialmente
invariato e’ individuato nella deliberazione in cui la Giunta
regionale procede all’individuazione degli indicatori.».

Art. 2

Norma finale

1. I risultati e gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate
o modificate ai sensi del presente regolamento, nonche’ gli atti
adottati sulla base delle medesime, permangono e restano validi ed
efficaci.
Il presente regolamento regionale e’ pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione lombarda.
Milano, 2 novembre 2009

Formigoni

Acquisito il parere della competente Commissione consiliare nella
seduta del 21 ottobre 2009 e approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 8/10381 del 28 ottobre 2009.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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