Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-04-2011) 20-04-2011, n. 15754

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ontano Ludovico, che chiede l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.G., tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza, in data 4.10.010, con cui il Tribunale del Riesame di Napoli confermava l’ordinanza 16.9.2010 del GIP del Tribunale di Napoli che aveva disposto, nei confronti del C., la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai delitti di tentata estorsione aggravata e di detenzione e porto illegali di arma da guerra (una bomba a mano di fabbricazione russa), commessi ai danni di Ci.Fr., titolare della clinica (OMISSIS), con l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, contestata sotto il profilo dell’aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p..

Il ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato deducendo:

erronea applicazione della legge penale nonchè mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine ai reati contestati ed alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ex art. 273 c.p.p.; Il Tribunale del Riesame aveva superato le incertezze sulla identificazione del soggetto estorsore nell’attuale ricorrente, sulla base di una perizia fonica eseguita sulla voce registrata del C., benchè il C.T.U. avesse ravvisato solo "notevole corrispondenza di parametri", senza poter pervere alla certezza della identificazione di detta voce con quella del C..

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente prospetta una valutazione alternativa dell’esito della perizia fonica, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione sul punto esente da vizi di manifesta illogicità, laddove il Tribunale del Riesame ha evidenziato (pag. 4 dell’ordinanza impugnata) che, mediante la consulenza fonica disposta dal P.M. era stata accertata la "perfetta corrispondenza tra la voce del malvivente, autore della richiesta estorsiva dell’8.6.2007 e la voce intercettata nelle suindicate conversazioni nn. 112, 382 e 968, certamente appartenente al ricorrente"; il corretto riconoscimento del C. da parte degli inquirenti preposti all’ascolto risulta, fra l’altro riscontrata anche dalla leggera balbuzie dell’indagato, autore della tentata estorsione.

Non essendo, pertanto, ravvisabile nell’ordinanza impugnata alcun vizio di evidente illogicità o mancanza di motivazione, non è consentito, per i limiti di cognizione imposti in sede di legittimità, una diversa valutazione sulla rilevanza o concludenza degli elementi probatori già esaminati dal giudice di merito sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente.

Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue.

Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende, somma determinata in via equitativa, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso.

Dispone che, a cura della Cancelleria, si provveda agli adempimenti ex art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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