Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-04-2011) 20-04-2011, n. 15753 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

T.T., tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza, in data 4.10.2010, con cui il Tribunale del riesame di Napoli, in parziale modifica dell’ordinanza 29.6. 2010 del GIP del Tribunale di Napoli che aveva disposto, nei confronti del T., la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p.;

L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14; L. n. 203 del 1991, art. 7, sostituiva tale misura con quella degli arresti domiciliari, escludendo l’aggravante di cui alla citata legge, art. 7.

Il ricorrente deduceva:

erronea applicazione della legge penale nonchè difetto o manifesta illogicità della motivazione in ordine al reato contestato nonchè agli artt. 273 e 274 c.p., posto che dalle intercettazioni ambientali in carcere, poste a fondamento del provvedimento impugnato, non emergevano i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla detenzione ed porto della pistola di cui al capo d’imputazione.

Il ricorso è inammissibile per difetto del requisito di specificità richiesto dall’art. 581 c.p.p., e art. 591 c.p.p., lett. c); la censura esposta è, infatti, del tutto disancorata dalla motivazione del provvedimento impugnato, laddove si fa riferimento, fra l’altro, al tenore delle intercettazioni telefoniche ed alle propalazioni provenienti dai coindagati, quali elementi probatori attestanti la detenzione di un’arma da sparo da parte del ricorrente, richiamando, inoltre, la motivazione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare, sulla gravità indiziaria a carico del T., motivazione che si integra con quella del provvedimento impugnato (Cass. n. 32359/2003). Deve, pertanto, dichiararsi la inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed, inoltre, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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