T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, Sent., 18-04-2011, n. 2170 Riserva di posti, preferenze e precedenze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Prof. A.R., invalido civile, presentava domanda di aggiornamento della graduatoria provinciale del personale docente per le classi di concorso A043 e A050, chiedendo il riconoscimento della riserva per i lavoratori disabili, ai sensi della L. 12 marzo 1999 n. 68 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili").

L’amministrazione scolastica riconosceva al ricorrente il diritto alla riserva "N" per invalidità civile per entrambe le citate classi di concorso e, in seguito, con atto del 30 luglio 2007, individuava il Prof. R. come destinatario di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2007/8.

Tuttavia, tale contratto non veniva in seguito stipulato in quanto, con gli impugnati provvedimenti, l’amministrazione scolastica riformulava la predetta graduatoria non riconoscendo al deducente il diritto alla predetta riserva.

Avverso tali atti insorge il Prof. R. che deduce violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili.

Si è costituita in giudizio la intimata amministrazione che replica nel merito e conclude per la reiezione del gravame.

Il T.A.R. ha respinto la domanda cautelare con ordinanza n. 31 del 7 gennaio 2008 con la seguente motivazione "l’amministrazione pare avere correttamente attribuito al ricorrente la sola riserva S, in assenza di documentazione dell’attualità dello stato di disoccupazione".

Alla pubblica udienza del 23 marzo 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto per quanto di ragione.

2. Preliminarmente, non appare condivisibile la doglianza con la quale parte ricorrente lamenta la mancata formalizzazione di un provvedimento di revoca del beneficio precedentemente riconosciuto al deducente.

In senso contrario, non appare dubbio che, dopo l’iniziale attribuzione della riserva "N" e all’esito di una specifica istruttoria svolta dall’amministrazione scolastica, quest’ultima abbia proceduto alla rettifica della graduatoria con esclusione dell’invocato beneficio.

Tanto risulta dal provvedimento del 24 agosto 2007 con il quale l’Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli ha preannunciato il mancato riconoscimento della riserva "N", per poi procedere in seguito ad una nuova pubblicazione della graduatoria scolastica appositamente corretta.

3. Con riguardo alla questione di diritto posta con il ricorso in trattazione, giova premettere che, ai sensi dell’art. 8 della L. 68/1999, in sede di aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale scolastico, il requisito di disoccupazione deve concorrere con la situazione di disabilità ai fini dell’assunzione privilegiata sui posti all’uopo riservati.

Sul punto, occorre inoltre rammentare che, ai sensi dell’art. 16 secondo comma della L. 68/1999 "I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 3, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso". Secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, tale norma deve essere interpretata nel senso che il requisito di disoccupazione per l’assunzione nella quota di riserva deve essere posseduto al momento della scadenza del termine per la produzione della domanda di partecipazione al concorso e non necessariamente al momento dell’assunzione (Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 gennaio 2008 n. 95; 18 aprile 2007 n. 1781; 27 luglio 2007 n. 4187; 30 novembre 2006 n. 7004). Difatti, si è osservato che accedere ad un diversa tesi porterebbe all’ irragionevole conseguenza che il disabile inserito nella graduatoria permanente dovrebbe astenersi, onde non perdere il requisito di disoccupazione ed il connesso beneficio di riserva per l’assunzione, dall’accettare incarichi a tempo determinato (cui la graduatoria stessa è finalizzata), permanendo in quella situazione di disoccupazione che, invece, la L. 68/1999 è volta ad ovviare agevolando l’accesso privilegiato al lavoro dei disabili.

4. Ciò posto, deve tuttavia richiamarsi anche l’orientamento della giurisprudenza amministrativa (dal quale la Sezione non ritiene di discostarsi) secondo cui ciò che rileva ai fini della perdita del requisito di disoccupazione ai sensi dell’art. 4, lett. d), del D.Lgs. 21 aprile 2000 n. 181 ("Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro", modificato dall’art. 5 D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297) è l’ accettazione di un’offerta di lavoro a tempo determinato o temporaneo eccedente la durata di otto mesi. Pertanto, all’effetto predetto, deve aversi riguardo unicamente all’elemento temporale della durata del rapporto di lavoro che, se oltre il limite di legge, fa venir meno l’attribuzione dei benefici che si collegano allo stato di disoccupato, prescindendo dalla tipologia di prestazione e dal soggetto con cui il rapporto lavorativo viene a costituirsi (Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 gennaio 2008 n. 95).

5. Applicando tali principi al caso in esame, ne consegue che correttamente l’amministrazione non ha riconosciuto l’invocato beneficio al ricorrente: difatti, non è controverso che il Prof. R., all’atto della presentazione della domanda di aggiornamento (cui, come si è visto, occorre fare riferimento), non era in possesso dello stato di disoccupazione in quanto titolare di una supplenza annuale per l’anno scolastico 2006/7. Quindi, le gravate determinazioni dell’amministrazione scolastica si sottraggono ai rilievi svolti nel ricorso in quanto si fondano legittimamente sulla inesistenza del requisito relativo allo stato di disoccupazione del ricorrente che, come si è visto, deve necessariamente concorrere con la invalidità civile ai fini del riconoscimento della riserva dei posti ex L. 68/1999.

6. Inoltre, poiché il mancato riconoscimento del beneficio è dipeso dalla mancata sussistenza delle condizioni normativamente previste, si è in presenza di un attività amministrativa vincolata, con la conseguenza che non appare condivisibile la censura che attiene al difetto di motivazione (che, invero, costituisce vizio di eccesso di potere rilevante ove proposto con riferimento ad atti di natura discrezionale: Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 marzo 2009 n. 1324) ed alla omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 dal momento che, in presenza di atto dovuto e rigorosamente vincolato, non sono richiesti apporti partecipativi del soggetto destinatario.

7. Non ha miglior sorte la censura che riguarda la mancata adozione da parte dell’amministrazione del c.d. preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/90. Difatti, si è visto che, con nota del 24 agosto 2007, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli preannunciava al ricorrente il mancato riconoscimento della riserva "N" e l’intendimento di procedere alla rettifica della graduatoria provinciale.

Tali circostanze inducono quindi a ritenere che l’esponente fosse effettivamente edotto del proposito dell’intimato ente di non riconoscere il beneficio di legge e, per l’effetto, si dequota il descritto profilo impugnatorio. Difatti, la regola partecipativa posta dall’art. 10 bis L. 241/90 (secondo la quale nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda), non può essere intesa in senso meccanico e formalistico, avendo la stessa non già una ragione formale ma sostanziale, ossia la possibilità per il propulsore di un procedimento amministrativo di venire a conoscenza delle ragioni impeditive all’accoglimento della sua istanza, prima che il provvedimento negativo sia divenuto definitivo. Pertanto, laddove il destinatario del provvedimento finale abbia avuto modo, nel corso del procedimento, di venire a conoscenza delle ragioni impeditive all’accoglimento della sua istanza, confutandole efficacemente, la riproposizione delle stesse risulterebbe non solo inutile ma dispendiosa e contraria ai principi di efficacia e buon andamento dell’amministrazione.

8. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso deve essere respinto, pur stimandosi equo disporre l’integrale compensazione delle spese ed onorari di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *