Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-07-2011, n. 15481 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.E. e S.L. propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda risarcitoria da essi proposta nei confronti del Comune di Villasanta, in relazione ad un sinistro stradale verificatosi il (OMISSIS) nel quale il P., conducente di un motoveicolo di proprietà della S., aveva riportato un’invalidità permanente superiore all’80%.

Il Comune di Villasanta resiste con controricorso.
Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo i ricorrenti lamentano il vizio di motivazione quanto alla esclusione del rapporto di causalità tra le sconnessioni del manto stradale e l’incidente nonchè quanto alla individuazione della velocità relativa come unica causa del sinistro.

1.1.- Il primo motivo – il cui momento di sintesi è ravvisabile nella stessa titolazione – è infondato, in quanto il giudice di merito giunge, con congrua motivazione, ad affermare – in conformità al rapporto dei Vigili Urbani ed in dichiarato contrasto con la deposizione del teste Fu. – che l’incidente si è verificato prima del pur rilevato avvallamento del manto stradale e che il P. procedeva a velocità "non adeguata all’andamento della strada". Non sussiste, dunque, il vizio di motivazione denunciato dai ricorrenti e d’altro canto non compete al giudice di legittimità di procedere ad una nuova ed autonoma valutazione delle risultanze istruttorie.

Incombeva d’altro canto su medesimo ricorrente, nel giudizio di merito, fornire la prova della diversa modalità di svolgimento dei fatti prospettata in ricorso, possibile ma non provata.

2.- Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano ancora vizio di motivazione quanto al "nesso di causalità tra la velocità de veicolo e l’evento dannoso della caduta del conducente, per aver completamente omesso l’esame di documenti e deposizioni richiamati nella stessa motivazione". 2.1.- Il mezzo è inammissibile per la genericità del momento di sintesi, sia che questo voglia individuarsi neila titolazione (sopra riportata) sia che si voglia invece individuare nella cd. "massima" enunciata in conclusione, ove si fa riferimento a "risultanze probatorie omesse nel giudizio di comparazione". Nell’uno e nell’altro caso manca infatti l’indicazione di quali sarebbero le risultanze istruttorie ignorate dal giudice di merito.

Inoltre, la circostanza che il rapporto dei Vigili Urbani desse atto della presenza del Fu. in loco 15 minuti dopo il sinistro – diversamente da quanto affermato in sentenza -, a prescindere dalla non decisività della circostanza, integra semmai un errore revocatorio, ulteriore causa di inammissibilità del mezzo.

3.- Il ricorso va conclusivamente rigettato, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.200, di cui Euro 2.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.200, di cui Euro 2.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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