Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-04-2011) 20-04-2011, n. 15750 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Montano Ludovico che chiede l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.C., tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza, in data 29.9.2010, con cui il Tribunale del Riesame di Napoli rigettava l’appello avverso l’ordinanza 5.6.2010 del GIP del Tribunale di Napoli che aveva respinto la richiesta, di esso C., di revoca della misura cautelare in carcere o della sostituzione con quella degli arresti domiciliari, richiesta avanzata in considerazione delle condizioni di salute dell’indagato che sarebbero stati incompatibili con il regime carcerario.

Il ricorrente deduceva:

1) violazione dell’art. 275 e 284 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione; dalla C.T.U. disposta dal Tribunale del Riesame era emerso che le condizioni di salute del C., affetto fra l’altro, da cardiopatia ischemica grave, ipertensione arteriosa, broncopneumopatologia cronica ostruttiva, comportavano la necessità di esami clinici urgenti e la incompatibilità delle condizioni di salute dello stesso con il regime carcerario; i giudici del Riesame,travisando tali conclusioni, si erano limitati sostenere che detta incompatibilità doveva intendersi riferita ai tempi, non celeri, di esecuzione degli esami clinici necessari, all’interno del circuito penitenziario, non tenendo conto che, secondo il C.T.U., le obiettive condizioni di salute del C. erano incompatibili con la struttura carceraria, non solo per la urgenza di eseguire gli esami clinici. Il ricorso è manifestamente infondato. Sotto il profilo apparente del vizio di motivazione; il ricorrente svolge censure sulla valutazione delle conclusioni del C.T.U. operata dai giudici di merito, sollecitando una diversa lettura delle risultanze della relazione peritale, non consentita in sede di legittimità, avendo il Tribunale interpretato le conclusioni del C.T.U. sulla base del chiaro tenore letterale delle stesse, come specificatamente riportato nel provvedimento impugnato, dando atto, inoltre, che il consulente, nel corso dell’udienza camerale, aveva chiarito come la ritenuta incompatibilità delle condizioni di salute dell’indagato col regime carcerario "doveva intendersi riferita ai prevedibili tempi di esecuzione degli esami individuati, all’interno del circuito penitenziario".

La tempestiva esecuzione delle necessarie indagini cliniche necessarie all’indagato risulta, peraltro, assicurata dal trasferimento del C., disposto dal Tribunale del Riesame, presso il CDT dell’amministrazione penitenziaria, ritenuta idonea a detto scopo, e da individuarsi a cura del DAP. Alla stregua di quanto osservato deve dichiararsi la inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed, inoltre, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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