T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 18-04-2011, n. 715

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 3052008 e depositato il 2062008 il signor R.C. impugnava dinanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale il provvedimento in epigrafe specificato, con il quale era stato respinto il ricorso gerarchico proposto avverso l’atto di iscrizione anagrafica di ufficio nel Comune di Avellino.

Con articolata prospettazione lamentava violazione della legge n. 1228/1954 e dell’art. 3, comma 2, lett. d), del regolamento di attuazione di cui al dpr n. 223/1989, nonché eccesso di potere per carenza dei presupposti, insufficiente istruttoria ed ingiustizia manifesta.

Instauratosi il contraddittorio, l’amministrazione intimata si costituiva in giudizio, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e comunque l’infondatezza del ricorso.

La causa veniva discussa e trattenuta per la decisione all’udienza del 2422011.
Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe il signor C.R. ha impugnato il decreto del Prefetto di Avellino prot. n. 38494876/Area 2 del 1932008, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico, proposto dal medesimo in data 24102007, avverso il provvedimento con il quale il Comune di Avellino ha disposto di ufficio l’iscrizione del predetto nella relativa anagrafe.

Ritiene il Collegio che, conformemente all’eccezione in proposito sollevata dalla difesa erariale, debba essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a decidere della presente controversia.

L’organo regolatore della giurisdizione (cfr. Cass., S.U., 1962000, n. 449) ha chiarito che le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto soggettivo, e non di mero interesse legittimo, attesa la natura vincolata dell’attività amministrativa ad essa inerente, con la conseguenza che la cognizione delle stesse è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

E’ stato in proposito osservato che l’ordinamento delle anagrafi della popolazione residente configura uno strumento giuridicoamministrativo di documentazione e conoscenza, che è predisposto sia nell’interesse dell’amministrazione sia dei singoli individui.

Sussiste, invero, non soltanto l’interesse dell’amministrazione ad avere una relativa certezza circa la composizione ed i movimenti della popolazione, ma anche l’interesse dei privati ad ottenere le certificazioni anagrafiche ad essi necessarie per l’esercizio dei diritti civili e politici e, in generale, per provare la residenza e lo stato di famiglia.

Inoltre, tutta l’attività dell’ufficiale di anagrafe è disciplinata dalle norme in materia in modo vincolato, senza che trovi spazio alcun momento di discrezionalità, risultando rigidamente definiti i presupposti per le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche, onde l’amministrazione non ha altro potere che quello di accertare la sussistenza di detti presupposti.

E’ stato, pertanto, affermato che la regolamentazione in materia anagrafica, per la natura vincolata dell’attività amministrativa da essa disciplinata e perché è dettata nell’interesse diretto della popolazione residente, non contiene norme sull’azione amministrativa, ma è composta da norme di relazione che disciplinano rapporti intersoggettivi. Tali norme, dunque, non attribuiscono all’amministrazione alcun potere idoneo a degradare i diritti soggettivi attribuiti ai singoli individui.

Orbene, considerato che nella fattispecie oggetto del presente giudizio, benché si sia in presenza di atti adottati da autorità amministrative, si controverte della conformità alla disciplina regolatrice della materia della iscrizione anagrafica del ricorrente nel Comune di Avellino (in luogo di quello di Montella), la causa petendi è una posizione di diritto soggettivo, con la conseguenza che la giurisdizione in materia appartiene al giudice ordinario.

Va, per l’effetto, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Opera in proposito il disposto del comma 2 dell’articolo 11 del codice del processo amministrativo, a mente del quale " quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice…., ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto dinanzi al giudice indicato nella pronuncia, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato".

Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti costituite in considerazione della peculiarità della controversia.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nei sensi in motivazione precisati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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