Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-04-2011) 20-04-2011, n. 15715 Circostanze speciali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 14 maggio 2010, la Corte di appello di Palermo, confermava la sentenza del Tribunale di Trapani, in data 13/10/2008, che aveva condannato P.R. alla pena di anni due di reclusione ed Euro 900,00 di multa per i reati di ricettazione (capo A), danneggiamento aggravato (Capo B), furto aggravato (Capo C) e danneggiamento (Capo E).

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell’imputato in ordine ai reati a lui ascritti, ed equa la pena inflitta.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando due motivi di gravame.

Con il primo motivo deduce il vizio della motivazione, in ordine alla denunciata insussistenza delle circostanze aggravanti di cui all’art. 625 c.p., n. 4 e 7 relativamente al reato di furto aggravato di una autovettura contestato al capo c).

Al riguardo si duole che la Corte territoriale abbia respinto le eccezioni della difesa con motivazione apodittica e riproduttiva del capo di imputazione. Con il secondo motivo deduce violazione di legge ed errata applicazione dell’art. 625 c.p., n. 4 in relazione al capo e) della rubrica. Al riguardo eccepisce che nel caso di specie il ricorrente per impossessarsi dell’autovettura non ha posto in essere alcun particolare stratagemma per neutralizzare l’azione difensiva della vittima.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato con riferimento alla errata applicazione dell’art. 625 c.p., n. 4.

Secondo l’insegnamento di questa Corte:

"sussiste la circostanza aggravante della destrezza ( art. 625 c.p., comma 1, n. 4), qualora la condotta di sottrazione e di impossessamento del bene si realizzi mediante approfittamento delle condizioni più favorevoli per cogliere l’attimo del momentaneo distacco del proprietario della cosa e, dunque, di una condizione di attenuata difesa, quale è quella di colui che la perda di vista, per una frazione di tempo, senza precludersi, tuttavia, il controllo e l’immediato ricongiungimento con essa; l’approfittamento di questa frazione di tempo, in permanenza della vigilanza diretta e immediata della cosa, configura la condotta elusiva che il legislatore intende punire più gravemente, in quanto espressione di una particolare attitudine criminale del soggetto. Ne consegue che detta aggravante non ricorre nel caso in cui il derubato si trovi in altro luogo, ancorchè contiguo, rispetto a quello in cui si sia consumata l’azione furtiva o comunque si sia allontanato da esso, in quanto in questo caso la condotta non è caratterizzata da particolare abilità dell’agente nell’eludere il controllo di cui sia consapevole, ma dalla semplice temerarietà di cogliere un’opportunità in assenza di detto controllo, il che è estraneo alla fattispecie dell’aggravante della destrezza" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11079 del 22/12/2009 Ud.

(dep. 23/03/2010) Rv. 246888).

Nel caso di specie nessuna motivazione è stata fornita dai giudici di merito sulla sussistenza degli estremi della destrezza, che non risultano ipotizzati neanche nella descrizione del fatto contenuta nel capo di imputazione.

Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 4, che va eliminata. Gli atti vanno trasmessi ad altra Sezione della Corte d’Appello di Palermo per la rideterminazione della pena.
P.Q.M.

Annulla con rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 4, che elimina e trasmette gli atti ad altra Sezione della Corte d’Appello di Palermo per la rideterminazione della pena.

Rigetta nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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