T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 18-04-2011, n. 3362

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato l’1112 novembre 2009 e depositato il 24 novembre 2009, la società H. S.p.A., con sede in Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante protempore, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe meglio specificati, nella parte in cui hanno ritenuto inammissibili e quindi escluso due domande di aiuto relative ad interventi di ricostruzione, ristrutturazione e adeguamento delle strutture turisticoalberghiere H. e villaggio residence Lido degli Aranci.

A sostegno dell’impugnativa, sono state dedotte, con unico motivo complesso, le seguenti censure:

Violazione dell’art. 5 dell’ ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3531 del 7 luglio 2006. Violazione dell’art. 7 comma 12 del bando approvato con ordinanza commissariale n. 63/2008. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, disparità di trattamento

E’ erroneo che la società ricorrente non abbia documentato la disponibilità di mezzi propri per la realizzazione del programma d’investimento, avendo richiamato l’attesa erogazione di contributo a fondo perduto concesso con decreto ministeriale n. 2294 del 17 maggio 2000, afferente a progetto d’investimento ricompreso nel patto territoriale generalista della provincia di Vibo Valenzia, e allegato la relativa comunicazione della società Vibo Valentia Sviluppo S.p.A., soggetto attuatore.

La declaratoria d’inammissibilità a sovvenzione dei due interventi, e la conseguente esclusione dall’elenco delle imprese ammesse ai benefici, è pertanto viziata sotto i diversi profili d’illegittimità di cui alla rubrica.

Nel giudizio si sono costituiti il Commissario delegato e la Camera di Commercio di Vibo Valentia, quest’ultima nella qualità di soggetto attuatore, deducendo, con rispettive memorie difensive, l’infondatezza del ricorso.

Con ordinanza n. 5931 del 17 dicembre 2009 è stata respinta l’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati.

All’udienza pubblica del 10 novembre 2010 il ricorso è stato discusso e deciso.
Motivi della decisione

1.) Il ricorso in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere pertanto rigettato.

1.1) Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2006 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2006) veniva dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in relazione ad una "straordinaria ed eccezionale ondata di maltempo", abbattutasi il 3 luglio nel territorio della provincia di Vibo Valentia, che aveva dato origine a "fenomeni alluvionali di particolare gravità tali da causare la perdita di vite umane, numerosi feriti, ingenti danni al tessuto sociale, economico e produttivo, nonché alle infrastrutture pubbliche e private".

Con ordinanza del Consiglio dei Ministri n. 3551 del 7 luglio 2006 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 161 del 13 luglio 2006) veniva nominato commissario delegato alla dichiarata emergenza il Presidente della Giunta regionale della Calabria per i primi interventi urgenti, ivi compresa (art. 5) l’erogazione di contributi sino a Euro 30.000,00 per il ristoro dei gravi danni subiti dai titolari di attività industriali, commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, ittiche, artigianali, professionali, di servizi, turistiche ed alberghiere, società sportive, organizzazioni di volontariato o del terzo settore (per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione dei locali adibiti a sede delle attività), nonché di contributi mensili sino al massimo di Euro 1.000,00 (per la locazione di immobili temporaneamente utilizzati in sostituzione di quelli distrutti, danneggiati o sgomberati).

Con successiva ordinanza n. 3540 del 4 agosto 2006 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 190 del 17 agosto 2006), nel quadro di svariate disposizioni di protezione civile, era stabilito (art. 5 comma 1) che la Regione Calabria e il Ministero per lo sviluppo economico definissero d’intesa "…un programma pluriennale di interventi, anche mediante la riallocazione delle risorse residue destinate alla medesima regione sulla base del contratto multiregionale strategico approvato con la delibera Cipe n. 84 del 2004, diretti a favorire la ripresa produttiva, e gli interventi di cui all’art. 5 dell’ordinanza di protezione civile n. 3531 del 2006, mediante il reinsediamento o la delocalizzazione delle imprese danneggiate ed alla realizzazione di nuove imprese nelle aree industriali interessate dagli eccezionali eventi che hanno colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia il giorno 3 luglio 2006, da finanziare anche con il concorso delle risorse nazionali e comunitarie destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate"; l’esecuzione del programma era demandato al Commissario delegato per l’emergenza nel territorio provinciale di Vibo Valentia (art. 5 comma 2).

Il termine originario per l’adozione del programma pluriennale d’interventi, stabilito in sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza n. 3540/2006, era poi rideterminato in centottanta giorni dall’art. 2 dell’ ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3555 del 5 dicembre 2006 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2006) e ulteriormente differito con successive ordinanze n. 3559 de 5 marzo 2007 e n. 3580 del 3 aprile 2007.

Il programma pluriennale era quindi definito con un accordo di programma quadro denominato "Sviluppo locale – programma emergenza Vibo Valentia – II atto integrativo", che tra l’altro rimodulava e riassegnava risorse finanziarie già oggetto di precedenti contratti di programma, approvato con deliberazione della Giunta regionale della Calabria n. 584 del 3 agosto 2007, articolato in linee d’intervento (A: contributi per il ripristino dei danni subiti a seguito dell’alluvione; B); contributi per investimenti per avvio o ripresa dell’attività, anche in sede diversa; C): infrastrutture per la messa in sicurezza di aree industriali; nonché interventi di cofinanziamento di contratti di programma approvati dal Ministero per lo sviluppo economico), meglio definite nelle annesse linee guida.

Con ordinanze del Commissario delegato n. 1 del 14 luglio 2006 e n. 9 del 29 settembre 2006, nell’ambito dei poteri espressamente attributi, era stata individuata intanto la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Vibo Valentia come soggetto attuatore dei compiti di ricognizione e quantificazione dei danni e di istruttoria, valutazione tecnica e ammissione dei soggetti beneficiari degli interventi di sostegno e aiuto finanziario.

Con successiva ordinanza commissariale n. 61 dell’8 luglio 2008 era demandato al soggetto attuatore la predisposizione del bando per la concessione alle imprese delle agevolazioni finanziarie, che, trasmesso con determinazione del Commissario straordinario della C.C.I.A.A. di Vibo Valenzia n. 49 del 17 luglio 2008, veniva approvato con ordinanza del Commissario delegato n. 63 del 29 luglio 2008.

Il bando ha previsto, in conformità alle linee guida annesse all’Accordo di programma quadro, due misure di sovvenzione (A.2.1: contributi a fondo perduto pari al 50% degli interventi complessivi ritenuti ammissibili per realizzazione di nuovi investimenti in relazione a danni riconosciuti sino a Euro 125.000,00; A.2.2: contributi pari al 50% degli interventi complessivi ritenuti ammissibili per realizzazione di nuovi investimenti sino a un massimo di Euro 2.000.000,00 in relazione a danni riconosciuti superiori a Euro 125.000,00).

1.2) La società H. ha presentato due distinte domande di contributi, afferenti alla misura A.2.2, concernenti rispettivamente lavori di ripristino impianti, ricostruzione e ampliamento della struttura alberghiera denominata "H." e lavori di ripristino del villaggio residence "Lido degli Aranci".

La prima domanda prevedeva un costo totale dell’investimento pari a Euro 1.884.390,03 e la seconda di Euro 1.999,612,81; per entrambe era indicato un apporto di mezzi propri pari al 50% dell’investimento, e quindi, rispettivamente, di Euro 942.195,02 e di Euro 999.806,41, individuati nella "…erogazione della seconda e della terza rata del contributo a fondo perduto concesso…con decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 2294 del 17/05/2000 per un progetto di investimento all’interno del Patto Territoriale Generalista della Provincia di Vibo Valentia", come da allegata comunicazione della società Vibo Valentia Sviluppo S.p.A., soggetto attuatore di quel piano, in data 2 ottobre 2008 (dalla quale si evince che il contributo totale ammontava a complessivi Euro 4.000.578,00).

La commissione tecnica di valutazione, preposta all’istruttoria delle domande in base dell’art. 8 del bando, ha ritenuto non ammissibili le richieste di contributo "ai sensi dell’art. 7 comma 12 del bando" (recte: art. 7 comma 1 n. 12 del bando: n.d.e.), il quale prescriveva che le domande dovessero essere corredate, tra l’altro, da "documentazione attestante la copertura finanziaria del programma di investimenti per come si seguito indicato: – in caso di ricorso al credito bancario o alla locazione finanziaria, copia della delibera bancaria di concessione del finanziamento e/o di locazione finanziaria…(oppure se non ancora disponibile)…apposita certificazione sostitutiva della Banca o della società di leasing attestante che è in corso l’istruttoria del finanziamento…(salva produzione della delibera in momento successivo); – in caso di ricorso esclusivo ai mezzi propri o ad altre fonti di copertura finanziaria, attestazione bancaria sul merito creditizio e/o documentazione equipollente comprovante la disponibilità finanziaria".

2.) La società ricorrente, nel motivo unico complesso di ricorso, sostiene che l’esclusione delle proprie istanze dall’elenco delle domande di contributo, come approvato con l’impugnato decreto del Commissario delegato n. 102 del 28 luglio 2009, è illegittima perché essa avrebbe documentato l’impiego di mezzi propri, costituiti dall’attesa erogazione del contributo a fondo perduto concesso con il richiamato decreto ministeriale n. 2294 del 17 maggio 2000, afferente ad un progetto d’investimento ricompreso nel patto territoriale generalista della provincia di Vibo Valenzia.

La censura, per quanto suggestiva, è destituita di fondamento giuridico.

Come già rilevato, l’esclusione delle domande presentate dalla società ricorrente è stata determinata dalla mancata documentazione dell’impiego di mezzi propri, come individuati dall’art. 7 comma 1 n. 12 del bando.

Al riguardo occorre rilevare che l’art. 4 del bando, nel rinviare alle Linee guida annesse all’Accordo di programma quadro denominato "Sviluppo locale – programma emergenza Vibo Valentia – II atto integrativo", approvato con deliberazione della Giunta regionale della Calabria n. 584 del 3 agosto 2007, disponeva chiaramente, quanto alla misura A.2.2. che i contributi massimi concedibili erano "…pari al 50% degli interventi complessivi ritenuti ammissibili…fino ad un massimo di 2.000.000,00 di euro", e precisava ancora che "Gli aiuti verranno erogati nel rispetto dei limiti e delle condizioni specifiche previsti dal Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese".

Il successivo ultimo comma dell’art. 4 precisava, poi, che "I soggetti beneficiari dovranno apportare nel loro piano finanziario, per la copertura degli interventi e delle spese di cui al successivo art. 5, mezzi propri in misura non inferiore al 25% degli investimenti ammissibili. A tal fine si precisa che rientrano in tale categoria tutti i mezzi di copertura finanziaria, ivi compreso il ricorso al finanziamento bancario ordinario, esente da qualsiasi forma di aiuto pubblico (inclusi gli aiuti pubblici sulle agevolazioni a qualunque titolo sulle garanzie e sul tasso d’interesse)".

In nota all’art. 4 era altresì specificato che "Per mezzi propri si intendono le risorse proprie che l’impresa mette a disposizione dell’investimento. Dette risorse, che costituiscono l’insieme delle voci del patrimonio netto (Voce A del bilancio riclassificato) sono state tassativamente stabilite dal legislatore ( art. 2424 del c.c.) e si riferiscono al Capitale Sociale, alle Riserve di varia natura, agli utili (perdita) portati a nuovo e dell’esercizio".

Orbene, è evidente che il bando per la concessione alle imprese delle agevolazioni finanziarie, approvato con ordinanza del Commissario delegato n. 63 del 29 luglio 2008, con prescrizioni inequivoche e non impugnate dalla società ricorrente ha definito quali fossero i "mezzi propri" riconoscibili quale concorso dell’impresa all’investimento, individuandoli in quelli riconducibili al patrimonio netto (capitale sociale, riserve, utili), o in mezzi acquisiti mediante ricorso al credito bancario o alla locazione finanziaria, sia nei termini di specifiche documentate richieste di finanziamento (e salvo l’onere di documentarne l’esito favorevole), sia nel senso della disponibilità di linee di credito utilizzabili (si rinvia all’art. 7 comma 1 n. 12 innanzi riportato).

La valutazione della commissione tecnica di valutazione preposta all’istruttoria delle domande, che ha ritenuto inammissibili le istanze di finanziamento presentate dalla società ricorrente in relazione all’omessa documentazione della disponibilità di mezzi propri pari al 50% dei contributi richiesti, è dunque ineccepibile, essendo incontestabile che non sia stata allegata e comprovata la disponibilità dei mezzi propri come definiti e riconosciuti dal bando.

D’altro canto le prescrizioni del bando, si ripete non impugnate, risultano comunque legittime in quanto pienamente razionali e funzionali all’esigenza di assicurare l’effettiva piena e pronta realizzazione del programma d’investimenti.

E’ evidente, infatti, che solo la immediata e sicura disponibilità di mezzi propri (capitale sociale, riserve, utili, mutui, linee di credito) da parte delle imprese può garantire che l’investimento sia eseguito nei tempi previsti, non anche l’aspettativa di ulteriori e diverse sovvenzioni pubbliche, peraltro destinate ad altri investimenti e dagli stessi non distoglibili senza il rischio di perdita delle sovvenzioni stesse.

3.) Alla luce dei rilievi che precedono, il ricorso in epigrafe deve essere rigettato siccome infondato.

4.) Sussistono comunque giusti motivi, in ragione della novità e peculiarità delle questioni esaminate, per dichiarare compensate per intero, tra le parti, le spese e onorari del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sede di Roma Sezione Prima rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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