Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-04-2011) 20-04-2011, n. 15714 Notificazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.L., tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, in data 7.5.2010, della Corte di Appello di Napoli che, in parziale riforma della sentenza 22.2.2008 del G.M. del Tribunale di Napoli, dichiarava non doversi procedere nei confronti del D. per il reato di cui all’art. 474 c.p. perchè estinto per prescrizione e rideterminava la pena per il residuo reato di ricettazione, in un anno, sei mesi di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa.

Il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata deducendo:

1) nullità del decreto di citazione a giudizio e conseguente nullità della sentenza in quanto, dopo un primo ed un secondo accesso dell’ufficiale giudiziario, in data 29.11.06 e 30.11.06, al domicilio dichiarato dall’imputato, in Napoli, via N. Di Piano is. 6, in assenza del destinatario, era stata omessa la procedura di cui all’art. 157 c.p.p., comma 8 (deposito dell’atto nella casa comunale);

2) manifesta illogicità della motivazione in ordine al delitto di ricettazione riguardante merce oggetto di precedente contraffazione;

nella specie non era stato possibile procedere ad un raffronto tra il marchio genuino e quello contraffatto o alterato sicchè non era configurabile un attentato alla pubblica fede sulla base dell’unico elemento di prova costituito dalle dichiarazioni del verbalizzante.

Con memoria depositata in udienza il 1.4.2011, il ricorrente esponeva, in particolare,il difetto di motivazione sul contributo causale alla realizzazione dell’illecito presupposto.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

In ordine alla prima doglianza va ribadito che risultano osservate tutte le formalità prescritte dall’art. 157 c.p.p., comma 8 (due accessi dell’ufficiale giudiziario e, stante il mancato reperimento dell’imputato nel domicilio eletto, deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale con avviso mediante lettera raccomandata seguita dalla compiuta giacenza).

La seconda doglianza è priva di fondamento, avendo il Giudice di appello dato conto della sussistenza del reato di ricettazione, richiamando la motivazione del giudice di prime cure sul reato di cui all’art. 474 c.p., dichiarato estinto per prescrizione e desumendo, inoltre, la consapevolezza dell’imputato sul carattere illecito della merce, "oggetto di precedente contraffazione", da quanto riferito al riguardo dai verbalizzanti. La contestazione sul punto del ricorrente, a fronte della integrazione della motivazione della sentenza di primo grado con quella di secondo grado, è priva del requisito di specificità richiesto dall’art. 581 c.p.p. e art. 591 c.p.p., lett. c), non ravvisandosi il dedotto vizio di manifesta illogicità della motivazione.

Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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