Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-07-2011, n. 15477 Manutenzione di strade e responsabilità

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ocuratore Generale dott. FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto.
Svolgimento del processo

Il Tribunale di Agrigento il 6 febbraio 2003 accoglieva la domanda proposta da B.G. e B.A. volta al risarcimento dei danni da essi asseritamente subiti al fabbricato di loro proprietà a seguito dei lavori per opere di ammodernamento effettuate sulla strada provinciale di collegamento tra il bivio di (OMISSIS), condannando la Provincia regionale di Agrigento a pagare agi attori la somma di L. 217.000.000.

Su gravame della Provincia la Corte di appello di Palermo il 19 marzo 2008 riformava integralmente la sentenza di prime cure.

Avverso siffatta decisione propongono ricorso per cassazione B. G. e B.A., affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso la Provincia regionale di Agrigento, che ha depositato memoria.
Motivi della decisione

1.-Osserva il Collegio che il primo motivo (contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio – art. 360 c.p.c., n. 5) è inammissibile perchè manca del necessario momento di sintesi e, a ben vedere, si concreta anche in un errore revocatorio, di cui non si può trattare in questa sede.

2.-Con il secondo motivo (erronea decisione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – art. 360 c.p.c., n. 5) i ricorrenti lamentano erronea motivazione, ma anche tale doglianza è inammissibile perchè attiene, nel suo contenuto e nel suo momento di sintesi, a questioni di fatto, di cui si è occupata la sentenza impugnata, non suscettibili di riesame in questa sede di legittimità. Infatti, il giudice dell’appello ha fondato la sua statuizione sulla CTU ed ha escluso ogni collegamento delle fessure presenti sul fabbricato in corrispondenza della sommità del pendio ad un fenomeno di rottura o ad una instabilità innescata dalla configurazione morfologica della scarpata stradale e, quindi, ogni rapporto di causalità tra i danni riscontrati e i lavori effettuati dalla Provincia.

Si tratta di argomentazione appagante sotto il profilo fattuale, riscontrato ed accertato dal CTU ed immune da ogni censura per così come formulata.

3.-Il terzo motivo (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio art. 360 c.p.c., n. 5) si concentra sull’asserita mancanza e contraddittorietà di motivazione circa la testimonianza del teste P., assunto in corso di causa, e sulla erronea motivazione circa la inesistenza di provvedimenti amministrativi e contabili che, ove invece ritenuti esistenti, avrebbero offerto la prova del fatto lesivo lamentato..

E’ agevole rilevare che, così formulata, la doglianza richiede, anche per tale profilo, un riesame delle questioni di fatto precluse in questa sede per legge e, del resto, i ricorrenti non indicano se quegli elementi, genericamente indicati, avrebbero potuto portare ad una soluzione diversa da quello cui è giunto con ampia motivazione il giudice dell’appello.

4.-Infine, in merito al quarto motivo (omessa motivazione, circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – art. 360 c.p.c., n. 5), va osservato che i ricorrenti lamentano che erroneamente il giudice dell’appello avrebbe ritenuto che la causa del cedimento della scarpata fosse, in senso lato, di natura geologica, contrariamente a quanto sarebbe risultato dalla CTU del geologo, che avrebbe accertato la esistenza della frana proprio sul terreno di B. come conseguenza della i mancanza di un muro di recinzione, così a torto escludendo le loro legittime ragioni.

Anche questo motivo va disatteso.

In parte, il momento di sintesi non è del tutto chiaro, in parte con la censura si contesta l’ampia motivazione – sic et simpliciter – con la quale, peraltro, soffermandosi sulle deduzioni degli attuali ricorrenti, il giudice dell’appello ha condiviso la CTU perchè fondata su circostanze documentate e ritenute significative, così come in essa riportate, considerando anche le obiezioni mosse dal CTP. Le conclusioni del CTU sono state, inoltre, ritenute persuasive e pienamente condivisibili tanto da indurre il giudice dell’appello a ritenere mancante di prova l’assunto dei B. secondo i quali l’ampliamento della strada fosse stata la causa dei danni sofferti dal loro fabbricato.

Conclusivamente, il ricorso va respinto, ma l’alterno esito delle fasi di merito concreta giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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