Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-04-2011) 20-04-2011, n. 15713 Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 9/12/2009, la Corte di appello di Catania, confermava la sentenza del Tribunale di Catania, in data 24/10/2008, che aveva condannato C.A. alla pena di mesi dieci di reclusione ed Euro 600,00 di multa per il reato di falso e truffa in danno della MeieEuropa S.p.a..

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell’imputato in ordine ai reati a lui ascritti, ed equa la pena inflitta.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando un unico motivo di gravame con il quale deduce il vizio della motivazione, dolendosi di travisamento del fatto da parte dei giudici di merito che non avrebbero tenuto nel giusto conto la documentazione difensiva prodotta dalla difesa, dalla quale si evince che l’imputato aveva ceduto in vendita l’autovettura al nipote in data precedente alla stipula della polizza.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto fondato motivi non consentiti nel giudizio per cassazione.

In tema di motivi di ricorso per cassazione, a seguito delle modifiche dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8, mentre non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è, invece, consentito dedurre il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 39048 del 25/09/2007 Ud. (dep. 23/10/2007) Rv. 238215).

Nel caso di specie il ricorrente non ha dedotto l’ipotesi del "travisamento della prova" e del resto le questioni sollevate con il ricorso sono state esaminate dalla Corte d’appello che è pervenuta a conclusioni differenti rispetto a quelle proposte dalla difesa. Le censure del ricorrente, pertanto, contestano la valutazione delle prove effettuata dai giudici del merito proponendo una differente lettura delle risultanze processuali. Esse, in definitiva, postulano un inammissibile intervento di questa Corte in sovrapposizione argomentativa rispetto alle conclusioni legittimamente assunte dai giudici di merito.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro. 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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