T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 18-04-2011, n. 3358 Professori universitari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

Espone in fatto l’odierno ricorrente che, quale professore incaricato di Geometria 1 presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Roma "La Sapienza’, ha partecipato ai giudizi di idoneità per l’inquadramento nella fascia dei professori associati, venendo giudicato non idoneo.

Ha quindi presentato domanda per il passaggio ad altra Amministrazione senza ottenere risposta.

Mediante adozione del gravato provvedimento è stata disposta la decadenza del ricorrente dall’insegnamento di "Geometria 1" (corso serale) presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Roma "La Sapienzà ai sensi dell’art. 17 della legge n. 705 del 1985, a decorrere dall’11 ottobre 1986.

Avverso tale provvedimento deduce parte ricorrente i seguenti motivi di censura:

– Violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 120 del D.P.R. n. 382 del 1980 come modificato e integrato dall’art. 17 della legge n. 705 del 1985; dell’art. 1 del D.L. n. 594 del 1985. Eccesso di potere per ingiustizia ed illogicità manifeste e per carenza assoluta di pubblico interesse.

Nel richiamare parte ricorrente la disciplina di riferimento, come nel tempo modificata, afferma il diritto dei docenti che hanno presentato domanda per il passaggio ad altra Amministrazione ad essere mantenuti in servizio sino alla scadere del termine di cui al D.L. n. 594 del 1985, i cui effetti sono stati fatti salvi dall’art. 2 della legge n. 120 del 1986, e quindi per i dodici mesi successivi allo scadere del termine per la presentazione delle domande fissato dal D.M. dell’11 novembre 1985.

Peraltro, detto D.M. non potrebbe ritenersi sopravvissuto ai successivi meccanismi legislativi, dovendo alla riformulazione dell’art. 120 del D.P.R. n. 383 del 1980 conseguire l’adozione di un nuovo decreto ministeriale che fissi nuovi termini e decorrenze delle procedure di passaggio ad altra Amministrazione, non potendo riconoscersi al D.M. 11 novembre 1985 una legittimazione postuma.

Ne consegue l’illegittimità del gravato provvedimento per non aver rispettato i termini stabiliti dall’art. 1 del D.L. n. 594 del 1985 non essendo ancora stato adottato il D.M. di cui all’art. 120 del D.P.R. n. 382 del 1980 come modificato e integrato dall’art. 17 della legge n. 705 del 1985.

Il gravato provvedimento sarebbe, altresì, illegittimo in quanto, ai sensi dell’art. 113 del D.P.R. n. 382 del 1980, applicabile anche ai professori incaricati di servizio presso le Università, non può essere dichiarata la decadenza dall’incarico se non dopo aver escluso l’applicabilità della norma a presidio della continuità didattica, significando in proposito il ricorrente come non sia stato nominato altro titolare.

2 – Illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge n. 28 del 1980 e degli artt. 50, 51, 52, 53 e 120 del D.P.R. n. 382 del 1980 per contrasto con gli artt. 2, 3, 33, 76 e 97 della Costituzione..

Sostiene parte ricorrente come la normativa recante il riordino dell’università contraddica il principio della libertà di insegnamento e delle autonomie didattiche, determinando altresì una disparità di trattamento relativamente alle modalità di inquadramento del personale docente in servizio presso le Università., riservando solo a una parte del personale di ruolo, ovvero i professori ordinari, l’inquadramento ex lege nella fascia funzionale corrispondente nel nuovo ordinamento, sottoponendo a verifica di idoneità il restante personale titolare di insegnamento a seguito di pubblico concorso.

Si sono costituite in giudizio le intimate Amministrazioni con formula di rito.

Con ordinanza n. 68/1987 è stata accolta la domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione del gravato provvedimento, fino al termine dell’anno accademico.

Con successiva ordinanza n. 631/1987 è stata accolta l’istanza per l’esecuzione dell’ordinanza n. 68/1987, nel frattempo confermata in appello, come dichiarato a verbale da parte ricorrente.

Alla pubblica udienza del 9 marzo 2011 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.
Motivi della decisione

Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso il provvedimento – meglio descritto in epigrafe nei suoi estremi – con cui è stata disposta la decadenza del ricorrente dall’insegnamento di "Geometria 1" (corso serale) presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Roma "La Sapienza’, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 705 del 1985, a decorrere dall’11 ottobre 1986, con corresponsione del trattamento economico in godimento fino al momento dell’effettivo inquadramento nell’Amministrazione pubblica di destinazione.

Il ricorso merita favorevole esame sotto il dedotto profilo che, ai sensi dell’art. 113 del D.P.R. n. 382 del 1980, non può essere dichiarata la decadenza dall’incarico, a presidio della continuità didattica, fintanto che non sia stato individuato il titolare dell’insegnamento.

Dispone difatti l’art. 113 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 – recante il riordinamento della docenza universitaria – intitolato alla conservazione degli incarichi, che "Al fine di garantire la conservazione degli insegnamenti già attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto, per assicurare il connesso livello di funzionamento delle facoltà, sono prorogati gli incarichi di insegnamento di coloro che siano in servizio all’atto dell’entrata in vigore del presente decreto. Tale disposizione si applica anche ai professori di ruolo, anche se a tempo pieno, che ricoprano incarichi di insegnamento presso università statali o non statali.

Gli incaricati degli insegnamenti di cui al precedente comma sono confermati nel loro ufficio salvo espressa rinuncia fino alla chiamata di un nuovo titolare e comunque non oltre l’espletamento della seconda tornata concorsuale.

Gli incaricati possono, a domanda, essere trasferiti nella stessa facoltà ad altro insegnamento per il quale sia sopravvenuta una vacanza dichiarata dalla facoltà a seguito di trasferimento di professore di ruolo o di cessazione di professore ufficiale, sempre che alla copertura della disciplina la facoltà non intenda provvedere mediante chiamata.".

Tale disposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che il docente incaricato stabilizzato, che non abbia superato il giudizio di idoneità, conserva l’incarico quale docente prorogato a norma dell’articolo 113 del D.P.R. n. 382 del 1980 fino alla chiamata di un nuovo titolare e comunque non oltre l’espletamento della seconda tornata concorsuale (Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 ottobre 1992 n. 809), dovendo desumersi dall’interpretazione complessiva degli artt. 113 e 120, in relazione ai commi ottavo e dodicesimo e segg. dell’art. 52 del D.P.R. n. 382 del 1980, che la continuazione degli incarichi disposta nel primo avviene esclusivamente a garanzia degli interessi pubblici alla continuazione degli insegnamenti già attivati e non degli incaricati non idonei o non partecipanti alle tornate di idoneità (Consiglio di Stato, Sez. VI, 31 dicembre 1988, n. 1347).

È stato altresì sostenuto che la proroga degli incarichi, prevista dall’art. 113 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 al fine di garantire la conservazione degli insegnamenti già attivati e per assicurare il connesso livello di funzionamento delle facoltà, ha portata generale e non limitata ai soli incarichi non soggetti a stabilizzazione ed è applicabile anche alla categoria dei docenti incaricati stabilizzati indipendentemente dal conseguimento dell’idoneità e dal mancato esercizio della facoltà di passaggio ad altra Amministrazione ex art. 120 del D.P.R. n. 382 del 1980 (Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 agosto 1989 n. 1079 del 10081989; 16 gennaio 1991 n. 19, 14 marzo 1991 n. 156), conservando il docente incaricato il titolo a rimanere in servizio, qualora sussistano i presupposti per l’applicazione dell’art. 113 (Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 marzo 2007, n. 1113).

Dalle suesposte conclusioni il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, dovendo ricordarsi che l’art. 120 del D.P.R. n. 382 del 1980 riguarda, tra l’altro, i professori incaricati che avendo titolo a partecipare alle procedure per l’inquadramento nel ruolo dei professori associati e non avendo conseguito l’idoneità, abbiano usufruito del diritto di chiedere di transitare ad altra Amministrazione; tali docenti hanno titolo ad essere mantenuti in servizio sino all’espletamento delle relative procedure, con la corresponsione del trattamento economico in godimento sino all’effettivo inquadramento nella nuova Amministrazione, mentre l’art. 113, prevede la conservazione degli incarichi universitari per i professori che ricoprano incarichi di insegnamento fino alla chiamata del nuovo titolare (per concorso o per trasferimento: Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 agosto 1989, n. 1085) e, comunque, non oltre l’espletamento della seconda tornata concorsuale, intendendosi per tale quella relativa ai concorsi pubblici da svolgersi in base agli artt. 21 e 42 del D.P.R. n. 382 del 1980 e non già gli esami di idoneità contemplati dall’art. 50 citato (Consiglio di Stato, A.P. 15 febbraio 1994, n. 3; Sez. VI, 5 gennaio 2001, n. 31).

Ne consegue che in virtù degli artt. 52 e 113 del D.P.R. n. 382 del 1980, il rapporto dei professori stabilizzati è divenuto a tempo indeterminato; la legge peraltro stabilisce le cause per la sua cessazione, che nella prima fattispecie (art. 52) è individuata nel termine dell’anno accademico in cui si è svolta l’ultima tornata dei giudizi di idoneità, mentre nella seconda (art. 113) – alla quale si può ricorrere anche a seguito dell’infruttuosa partecipazione alle procedure di cui all’art. 52 – la cessazione del rapporto è provocata dall’esaurimento della seconda tornata concorsuale, relativa ai concorsi liberi a professore associato.

Alla luce delle suesposte coordinate interpretative, deve pertanto delibarsi l’illegittimità della disposta decadenza del ricorrente dall’incarico, dovendo allo stesso riconoscersi il diritto alla relativa conservazione fino alla chiamata del nuovo titolare, il che conduce all’annullamento del gravato provvedimento, con assorbimento degli ulteriori motivi non esaminati.

La natura della controversia suggerisce di disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso N. 8640/1986 R.G., come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il gravato provvedimento.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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