Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-07-2011, n. 15476

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Actual Line s.r.l. premesso aver concesso a P.S. un appartamento in comodato gratuito a tempo indeterminato con contratto scritto, citava in giudizio quest’ultimo per il rilascio del medesimo immobile.

Si costituiva il P. sostenendo che il contratto di comodato dissimulava un contratto di locazione ad uso abitativo, come tale in frode alla legge perchè in contrasto con le norme in materia di equo canone. Chiedeva la restituzione di quanto versato in più oltre il canone legale.

Il Tribunale, in primo grado, dichiarava sussistere la locazione abitativa con il canone mensile di L. 800.000 sino al 31 dicembre 1993 e di L. 1.000.000 mensili dal primo gennaio 1994; rigettava la domanda principale e la riconvenzionale di indebito per non avere il conduttore offerto la prova di quanto versato a titolo di corrispettivo nel periodo controverso.

Il medesimo Tribunale disponeva anche C.t.u. diretta a stabilire la misura del canone spettante per legge. La relazione di consulenza concludeva sul punto affermando che il canone dovuto era inferiore a quello indicato di L. 800.000 mensili (successivamente di L. 1.000.000).

Appellava P. limitatamente al punto della sentenza che ha respinto la richiesta di rimborso delle somme pagate in più oltre l’equo canone.

Si costituiva con comparsa di risposta la Actual Line formulando anche appello incidentale diretto ad escludere la ritenuta locazione abitativa a favore del dedotto comodato.

La Corte d’Appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale in data 13 giugno 2007, sia in via principale che in via incidentale.

I giudici di secondo grado rilevavano, per quanto riguarda l’appello principale del P. che:

a) era troppo vaga per essere presa in considerazione la tesi secondo la quale, a scomputo del corrispettivo della locazione, l’appellante P. aveva eseguito lavori in appalto per la predetta azienda od anche per altre;

b) i capitoli della prova articolata dal P. in primo grado erano generici e la qualità dei testi indicati era tale da indurre dubbi sulla loro estraneità ai fatti, per cui bene aveva fatto il Tribunale a ritenere inammissibili le deposizioni rese.

Propone ricorso per cassazione P.S. con sei motivi.

Resiste con controricorso Actual Line.
Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso parte ricorrente denuncia A) "violazione e falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3)".

Secondo parte ricorrente la Corte d’appello non si è limitata a confermare la sentenza del Tribunale di Firenze, con riferimento alla domanda sottesa al capo oggetto di impugnazione, ma è incorsa nella violazione di legge laddove ha statuito oltre i limiti della stessa domanda, integrando con ciò un vizio di ultra o extrapetizione.

In relazione a tale censura, parte ricorrente formula il seguente quesito di diritto: "se integri vizio di ultra o extrapetizione la pronuncia del giudice del merito laddove a fronte della domanda di ripetizione dell’indebito con riferimento e limitatamente a somme asseritamente pagate in più rispetto all’equo canone, statuisca, in sede di valutazione della prova, con riferimento all’ammontare del canone complessivamente inteso".

Il motivo è inammissibile in quanto il quesito di diritto è del tutto inidoneo. Tale quesito infatti, con il quale deve concludersi a pena di inammissibilità ciascuno dei motivi con cui il ricorrente denunzia alla Corte un vizio riconducibile ad una o più fattispecie regolate nei primi quattro numeri dell’art. 360 c.p.c., comma 1 non risulta risolutivo del punto della controversia e si traduce nella richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (Cass., 3 agosto 2007, n. 17108).

Con il secondo motivo parte riscorrente denuncia:

B) "violazione di legge per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c., n. 5)".

Conclude con il seguente quesito di diritto: "se integri vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza la statuizione operata dalla Corte d’appello territoriale allorchè in sede di valutazione della prova agisca per relationem con riferimento ad una valutazione offerta al tribunale senza procedere ad una nuova ed esaustiva argomentazione logico giuridica che tenga conto delle altre evidenze documentali in atti e che comunque evidenzi il processo logico seguito per addivenire alla decisione adottata in relazione al quale possa svolgersi il sindacato di legittimità da parte della S.C.".

Anche in questo caso sia il quesito di diritto che il motivo non contengono la "chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione della sentenza impugnata la rende inidonea a giustificare la decisione". Il motivo deve infatti contenere una parte che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366-bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass. 18 luglio 2007, n. 16002).

Con il terzo motivo si denuncia: "C) violazione e falsa applicazione della normativa sulla valutazione della prova ex artt. 115 e 116 c.p.c. sulla mancata risposta ex art. 232 c.p.c. e art. 2729 c.c..

( art. 360 c.p.c., n. 3)".

Si conclude con il seguente quesito di diritto "se integri violazione di legge la valutazione della prova come operata dalla Corte d’Appello di Firenze laddove non tiene conto del contenuto e significato letterale della circostanza di fatto di riferimento come rappresentata nel caso di specie dalle circostanze dedotte col cap. tre dell’articolato probatorio e con riferimento alla valutazione della mancata risposta all’interpello non abbia preso in esame l’eventuale inferenza presuntiva di cui alla documentazione allegata e innanzi trascritta".

Il quesito di diritto è del tutto generico e vago.

Il principio di diritto che, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., la parte ha l’onere di formulare espressamente nel ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, deve infatti consistere in una chiara sintesi logico – giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa o affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame. Ne consegue che è inammissibile non solo il ricorso nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo in conferente rispetto alla illustrazione dei motivi di impugnazione; ovvero sia formulato in modo implicito, sì da dover essere ricavato per via di interpretazione dal giudice; od ancora sia formulato in modo tale da richiedere alla Corte un inammissibile accertamento di fatto od, infine, sia formulato in modo del tutto generico (Cass., 28 settembre 2007, n. 20360).

Con il quarto motivo si denuncia: "D) violazione e falsa applicazione della normativa e dei principi in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. e di compensazione ex art. 1241, 1242, 1243 e 1252 c.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3)".

Secondo parte ricorrente, la Corte d’Appello, ha posto a carico del ricorrente l’onere della prova del pagamento dei canoni anche in relazione alla parte che risulta conteggiata nei documenti prodotti in causa.

Il motivo è infondato.

La valutazione delle prove spetta infatti al giudice di merito e nella specie, secondo l’impugnata sentenza, il pagamento è avvenuto a scomputo dei lavori di appalto da parte di B.F., che avrebbe agito per conto della Actual Line; questi lavori sarebbero stati svolti non solo per detta azienda ma anche per altre. Mancano però indicazioni precise dell’ammontare dei lavori, per chi sarebbero stati eseguiti e dove.

Con il quinto e sesto motivo parte ricorrente rispettivamente denuncia: "E) Violazione di legge per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c., n. 5)"; F) "Violazione e falsa applicazione dell’art. 247 c.p.c.".

Secondo parte ricorrente, senza un minimo sostegno logico e con superficialità e approssimazione la Corte ha statuito che i capitoli di prova richiesti mancano delle indicazioni precise sull’ammontare dei lavori, per chi sarebbero stati eseguiti, quando, dove. Quanto poi alla dedotta incapacità dei testi, non ne sussiste traccia e si assiste alla conclamata violazione di cui all’art. 247 c.p.c..

Il motivo è infondato.

La motivazione è infatti adeguata e priva di vizi logici o giuridici.

Per quanto riguarda in particolare la violazione dell’art. 247 c.p.c. la Corte d’Appello non ha dichiarato il divieto di testimoniare ma ha statuito che i capitoli di prova sono generici e la qualità dei testi indicati (parenti e coniuge e altro soggetto cointeressato alla locazione) non sembra tale da fugare dubbi sulla loro estraneità ai fatti per cui li ha ritenuti inammissibili.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00 di cui e 2.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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