Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-03-2011) 20-04-2011, n. 15819 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 16 settembre 2010 il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, rigettava l’istanza proposta, a mente dell’art. 309 c.p.p., da C.F. avverso la misura cautelare in carcere in suo danno disposta dal GIP del medesimo Tribunale il precedente 4 settembre, in ordine ai reati di cui agli artt. 81 e 110 c.p., art. 628 c.p., u.c., art. 629 c.p., commi 1 e 2 e D.L. n. 152 del 1991, art. 7, capi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 della rubrica:

A sostegno della decisione il Tribunale, confermando analoga valutazione del giudice di prime cure, poneva le sommarie informazioni testimoniali rese dalle pp.ll. B., P., S., M. e Co., nonchè le dichiarazioni testimoniali di R.S., Ro.Gi., F.S., A.A., oltre a cospicua documentazione comprovante i contratti per forniture, assunzioni oggetto delle estorsioni contestate. A carico del C., in particolare, le contestazioni in atti imputano, in danno della "Iperclub" e della s.r.l. "Fram group", continuate condotte estorsive volte: a far assumere nel villaggio turistico "(OMISSIS)", numerose persone vicine all’indagato ed al coindagato Mo., stipendiate senza svolgere attività lavorativa e non necessarie all’attività del villaggio, a concludere contratti di appalto per la gestione del verde nel detto villaggio per un importo di Euro 40.000,00 annui, a rifornirsi di prodotti ortofrutticoli impedendo i controlli qualitativi e quantitativi sugli stessi, ad acquisire le attività di competenza del c.d. supercondominio del villaggio per un compenso di almeno 300.000,00 Euro annui.

2. Ricorre per l’annullamento dell’impugnata ordinanza il predetto C.F., con l’assistenza del suo difensore di fiducia, lamentando l’errata applicazione dell’aggravante di cui agli artt. 629 e 628 c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7, in particolare deducendo che:

– il Tribunale del riesame, investito dalla difesa esclusivamente in ordine alla legittimità delle contestate aggravanti, ha limitato la sua risposta alla sola aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, ignorandole altre;

– il GIP, nell’applicare la misura cautelare in danno di Sa.

C. e Mo.Ma., ha escluso per esse l’aggravante della L. n. 203 del 1991, art. 7, circostanza questa che, in quanto non impugnata, ha assunto la forza del giudicato cautelare endoprocedimentale;

– l’aggravante in parola ha natura oggetti va, di guisa che essa si trasmette ai concorrenti nel reato, dappoichè riferita all’azione nel suo complesso;

– la motivazione impugnata, al fine di mantenere a carico dell’indagato l’aggravante in parola anche in relazione ai capi 3 e 4 della rubrica (quelli riguardanti le predette Sa. e Mo.) l’ha erroneamente delibata quale circostanza di natura soggettiva e non già oggettiva;

– nel caso di specie non può trovare applicazione la regola generale dettata dall’art. 118 c.p.p., il quale, infatti, contiene un numero ristretto di circostanza le quali, ex lege, non sono comunicabili al di là della distinzione della loro natura oggettiva ovvero soggettiva;

– nel caso di specie la circostanza oggettiva del metodo mafioso si applica e si estende a tutti i concorrenti ed è pertanto illegittimo applicarla ad uno soltanto dei concorrenti allorchè essa è stata esclusa per gli altri concorrenti nel reato;

– con espresso riferimento ai capi 1 e 5, all’aggravante di cui all’art. 628 c.p., u.c. ed a quella ad effetto speciale di cui all’art. 7 L. n. 203 del 1991, va osservato, quanto alla prima, che non risulta acquisito al processo l’esistenza di una organizzazione riferibile all’ipotesi di cui all’art. 416-bis c.p. e, quanto alla seconda, che, in assenza di una sodalizio avvantaggiato dalla condotta, non può riconoscersi legittimamente l’aggravante solo perchè la tipizzazione del reato include la violenza o la minaccia;

– in riferimento ai capi 2 ed 8 della rubrica valgono le stesse considerazioni di cui ai capi 1 e 5, con l’ulteriore osservazione che l’episodio ivi contestato è singolarmente imputato al solo C., dappoichè V.N., fornitrice dei prodotti agricoli al C. indirizzati poi al villaggio turistico, è stata lasciata indenne da accuse e provvedimenti giudiziali;

– palese a questo punto la contraddittorietà della contestazione aggravata in presenza di un concorrente (la V.) non colpevole;

– stesso argomento vale per il capo 8 e la posizione di Va.

D., non imputato nonostante il diverso avviso del P.M. e dipendente della Iperclub;

– identiche situazioni di fatto ed analoghe considerazioni in diritto valgono per le contestazioni portate ai capi 6 e 9 della rubrica.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

3.1 Il tema di decisione posto dal ricorso in esame attiene, esclusivamente, la legittimità delle aggravanti contestate attraverso il riferimento al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e col riferimento all’art. 629 c.p., comma 2 che richiama, come è noto, le aggravanti indicate per il reato di rapina nell’ultimo capoverso dell’art. 628 c.p..

3.2 Quanto all’aggravante ad effetto speciale osserva la Corte che non rileva nella fattispecie al suo esame la natura oggettiva o soggettiva di essa, tema peraltro controverso giacchè propende per la prima valutazione Cass., sez. 6, 22.1.2009, n. 19802 e per la seconda Cass., sez. 2, 13.6.2007, n. 35266, ma la semplice legittimità della sua contestazione all’indagato ricorrente, in costanza di una sua esclusione non definitiva ma affidata ad una pronuncia cautelare, in favore di concorrenti nel reato estorsivo.

E’ appena il caso di rilevare che alla esclusione dell’aggravante in sede cautelare non è collegata dall’ordinamento alcun effetto estensivo, vertendosi ad ogni buon conto in una fase di cognizione semipiena finalizzata al mantenimento o meno di una misura cautelare e non avendo il c.d. giudicato cautelare alcun effetto che non riguardi gli indagati valutati in quell’ambito. Va peraltro osservato che legittimamente ha l’ordinanza richiamato, ai fini delle impugnate valutazioni e decisioni cautelari, il disposto del secondo comma dell’art. 59 c.p..

3.3 Quanto, invece, alle restanti contestazioni, riferite all’ultimo capoverso dell’art. 629 c.p., osserva la Corte che nello scenario delineato dai giudicanti la presenza di una organizzazione mafiosa operante sul territorio è stata affermata dai coindagati, i quali si sono presentati agli estorti ed hanno ottenuto il frutto cospicuo del loro agire delittuoso in quanto referenti e rappresentanti della criminalità organizzata locale (pag. 2 dell’ordinanza impugnata) di guisa che la contestazione cautelare si appalesa del tutto legittima appunto perchè, comunque, provvisoria e coerente con la natura e le caratteristiche di certezza indiziaria richieste nella presente fase processuale.

4. Alla stregua pertanto, delle esposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare in Euro 1000,00.

La cancelleria provvederà all’adempimento previsto dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa per le ammende. DISPONE trasmettersi a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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