Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-07-2011, n. 15471 Animali

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Cagliari, confermando la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale del luogo, ha respinto la domanda proposta da P.L. contro M.M., per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta da un cavallo che il M. – che ne era custode – lo aveva invitato a montare.

La Corte di appello ha ritenuto non raggiunta la prova che il M. fosse custode del cavallo, traendone utilità, si da rendere configurabile la sua responsabilità ai sensi dell’art. 2052 cod. civ..

Il P. propone tre motivi di ricorso per cassazione, illustrati da memoria.

Resiste il M. con controricorso.

Il Collegio invita il relatore alla motivazione semplificata.
Motivi della decisione

1.- I tre motivi, che denunciano violazione degli artt. 2043, 2050 e 2697 cod. civ., artt. 115 e 116 cod. proc. civ., art. 672 cod. pen., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, sono inammissibili ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., per l’omessa o inidonea formulazione dei quesiti.

2.- In relazione al primo motivo manca del tutto la formulazione del quesito di diritto, così come la formulazione di un momento di sintesi delle censure di vizio di motivazione, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione è da ritenere omessa, insufficiente o contraddittoria, nonchè l’indicazione delle ragioni per cui essa sarebbe inidonea a giustificare la decisione (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603 e 18 giugno 2008 n. 16258; Cass. Civ. Sez. 3, 4 febbraio 2008 n. 2652; Cass. Civ. Sez. 3, 7 aprile 2008 n. 8897, n. 4646/2008 e n. 4719/2008, fra le tante).

Tale requisito non si può ritenere rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure (Cass. civ., Sez. 3, ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).

3.- Il secondo ed il terzo motivo si concludono con i seguenti quesiti: "Può essere considerata attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 cod. civ. quella dell’allevamento di cavalli?".

"Chi detiene equini nelle proprie stalle è tenuto ad osservare le debite cautele di cui all’art. 612 cod. pen. anche quando affida un cavallo a una persona che sceglie liberamente di cavalcarlo?".

Trattasi di questioni che nulla hanno a che fare con le ragioni su cui si fonda la sentenza impugnata, ragioni che consistono, come si è detto, nella non raggiunta prova che il M. fosse tenuto a rispondere dell’animale, quale proprietario o custode ai sensi dell’art. 2052 cod. civ. e non prospettano sotto quale profilo la sentenza impugnata sia incorsa in violazione di legge, enunciando il diverso principio – rilevante ai fini dell’annullamento della sentenza impugnata – che la Corte dovrebbe applicare, secondo le modalità di formulazione dei quesiti, più volte illustrate dalla giurisprudenza (cfr., fra le tante, Cass. Civ. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 11 marzo 2008 n. 6420; Cass. Civ. Sez. 3, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535).

4.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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