Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-03-2011) 20-04-2011, n. 15814

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale del riesame di Napoli accoglieva la richiesta di sequestro preventivo avanzata dal P.M. in relazione alla discoteca (OMISSIS), gestita da C.D., in quanto a seguito di accertamento era emerso che ospitava quasi 150 persone in più di quelle consentite e quindi poteva essere contestato il reato di cui all’art. 681 c.p.. Il Gip, invece, aveva disatteso la richiesta in quanto si trattava di un unico episodio e non vi erano riscontri al fatto che fosse accaduto altre tre volte. Il P.M. produceva tali verbali di infrazione, ma il GIP rigettava nuovamente la richiesta osservando che detti verbali erano antecedenti al primo rigetto.

Rilevava il tribunale che sussisteva nel caso di specie il fumus del reato contravvenzionale contestato, visto che in almeno 4 occasioni era stato riscontrato un numero di persone superiore al doppio di quello consentito, quindi in violazione delle indicazioni di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 80 (TULPS), sanzionato dall’art. 681 c.p.; sussisteva il periculum in mora ben potendo essere reiterato il reato con grave pericolo per la pubblica sicurezza.

Avverso la decisione presentava ricorso l’indagato deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al carattere vessatorio della misura cautelare reale, tenuto conto della insussistenza della concretezza e attualità del pericolo, visto che il sequestro era stato disposto a circa 4 mesi dall’ultimo fatto e che gli episodi accertati erano antecedenti. Inoltre, nessuna considerazione era stata data alla produzione di parte, dalla quale si ricavava che il locale non era più discoteca ma bar ed era stato ristrutturato, con la conseguenza che per il futuro avrebbe avuto un uso diverso, circostanza che aveva fatto venir meno il periculum in mora.

La Corte rileva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

era del tutto irrilevante che il provvedimento fosse stato emesso a distanza di circa 4 mesi dal fatto in quanto ciò era dovuto ai meccanismi di garanzia e di controllo dei procedimenti cautelari, essendo evidente che il tribunale del riesame giudicava sulla situazione esistente al momento della richiesta di misura cautelare e non al momento della decisione. La circostanza che nel frattempo fosse mutata la destinazione d’uso non appariva, secondo un insindacabile giudizio del giudice di merito, accertato con sicurezza sia perchè la modifica era certificata solo da una consulenza sia perchè non vi era la prova che le autorità competenti avessero accettato il mutamento.

Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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