Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-07-2011, n. 15467 Danno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

rilevato che:

il F. citò in giudizio la ASL Milano (OMISSIS) per il risarcimento del danno che sosteneva essergli derivato dalla relazione redatta da una assistente sociale e da una psicologa (dipendenti della convenuta), che avevano indotto il Tribunale per i minorenni ad allontanare dalla famiglia il suo figlio minore, con provvedimento poi revocato dalla Corte d’appello di Milano;

nel giudizio la ASL chiamò in garanzia la RAS; la domanda fu respinta dal primo giudice con sentenza poi confermata dalla Corte d’appello di Milano;

propone ricorso per cassazione il F. attraverso due motivi;

rispondono con controricorso la Allianz (già RAS spa), nonchè la ASL, la quale ultima propone anche ricorso incidentale;

tutte le parti hanno depositato memorie per l’udienza; osserva che:

i ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza; il primo motivo del ricorso principale, che solo formalmente censura la sentenza per vizi della motivazione, è inammissibile, in quanto sostanzialmente si risolve nella richiesta rivolta alla Corte di legittimità di una nuova va-lutazione del fondo della controversia, così utilizzando il giudizio di cassazione come un terzo grado del giudizio di merito;

il secondo motivo del ricorso principale è infondato, in quanto la legge impone al – giudice di esporre le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ma non gli impone di indicare le norme di diritto sulle quali fonda la decisione stessa. Nella specie, la sentenza perviene alle sue conclusioni dopo avere esaminato i presupposti giuridici della vicenda;

il ricorso principale deve essere, dunque, respinto; il ricorso incidentale, benchè non esplicitamente dichiarato tale, deve essere ritenuto condizionato all’accoglimento del principale, e come tale assorbito;

sussistono i giusti motivi per compensare interamente le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte, riuniti ì ricorsi, rigetta il principale e dichiara assorbito l’incidentale. Compensa interamente tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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