Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-03-2011) 20-04-2011, n. 15812 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 28.10.2010 il Tribunale di Caltanlssetta, decidendo quale giudice del riesame, confermava l’ordinanza emessa dal Gip dello stesso tribunale, in data 11.10.2010, con la quale era stata applicata a S.G. la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione al reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2, commesso l'(OMISSIS).

Come si rileva dall’ordinanza, il S. aveva violato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della p.s. con obbligo di soggiorno nel comune di Mazzarino, cui era sottoposto dal 2.12.2008, essendo stato controllato nel territorio del comune di Riesi intento a scaricare della merce.

L’indagato aveva ammesso il fatto in sede di interrogatorio e si era giustificato affermando che aveva Inoltrato istanza per l’autorizzazione a recarsi nel comune di Riesi per motivi legati all’attività lavorativa ed aveva violato l’obbligo a causa delle insistenze del datore di lavoro, temendo di perdere il lavoro.

A fronte delle circostanze accertate, il tribunale – richiamate le argomentazioni dell’ordinanza genetica in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari – sottolineava che il pericolo di reiterazione della condotta criminosa andava ricondotto ai precedenti penali a carico dell’indagato per reati gravi (associazione mafiosa ed estorsione) ed alla precedente condanna per il medesimo reato dalla quale si desume l’insofferenza per il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni imposte con la misura di prevenzione, finalizzate a contenere la pericolosità sociale attraverso adeguati controlli.

Dette valutazioni in ordine alla personalità dell’indagato non consentivano, peraltro ad avviso del tribunale, di confidare sulla spontanea osservanza da parte dell’indagato degli obblighi connessi alla misura meno afflittiva degli arresti domiciliari.

2. Avverso il citato provvedimento l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, denunciando l’omessa motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura applicata, essendosi il tribunale limitato a richiamare la valutazione del Gip senza esaminare i motivi posti a fondamento dell’istanza di riesame.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il giudizio prognostico relativo al pericolo di recidiva deve avere riguardo alle specifiche modalità e circostanze del fatto, indicative dell’inclinazione del soggetto a commettere reati della stessa specie, alla personalità dell’indagato, da valutare alla stregua dei suoi precedenti penali e giudiziari, all’ambiente in cui il delitto è maturato, nonchè alla vita anteatta dell’indagato, come pure di ogni altro elemento compreso fra quelli enunciati nell’art. 133 c.p.. A detti elementi, all’evidenza, il giudice può fare riferimento congiuntamente o alternativamente.

Deve essere, altresì, ricordato che l’insussistenza delle esigenze cautelari è censurabile in sede di legittimità soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, rilevabili dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 795, 06/02/1996, rv. 204014).

Orbene, la motivazione dell’ordinanza impugnata sullo specifico punto contestato dal ricorrente si sottrae alle censure che le sono state mosse perchè ha ampiamente esplicitato, con argomenti logici e coerenti, le ragioni che hanno indotto il giudice a ritenere sussistenti le esigenze cautelari poste a fondamento della misura, nonchè, l’adeguatezza della misura della custodia in carcere in considerazione della recidiva dell’Indagato per fatto specifico, manifestazione di insofferenza al rispetto degli obblighi e delle prescrizioni della misura di prevenzione, che, peraltro, il ricorrente non contesta.

D’altro canto il ricorrente si è limitato genericamente a denunciare l’omessa motivazione senza introdurre alcun elemento oggettivamente valutabile idoneo a contraddire il predetto giudizio sulle esigenze di cautela.

Pertanto, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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