T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 18-04-2011, n. 3395

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

all’esito del colloquio di verifica del ricorrente è risultato quanto segue: " il soggetto nel corso della Commissione ha evidenziato quanto emerso nel protocollo di selezione. Scarsa cura dell’uniforme e superficialità nelle valutazioni sono state le prime due dimensioni emerse. Emergono tendenze antisociali non adattabili al contesto di riferimento";

Considerato che in particolare il ricorrente è risultato compatibile quanto all’area cognitiva ma non compatibile quanto alle aree comportamentale e dell’assunzione di ruolo, così riportando una valutazione complessiva di non compatibile;

Vista la documentazione depositata dall’Amministrazione in esito alla ordinanza istruttoria di questo T.a.r.;

Considerato che i motivi di ricorso risultano da rigettare, così come le seguito specificato:

– la censura la quale lamenta difetto di motivazione va respinta perché l’impugnato giudizio di idoneità, espresso come sopra indicato, dà conto in modo adeguato delle ragioni sulle quali esso fonda;

– la censura la quale lamenta il contrasto dell’impugnato giudizio con la pregressa relazione psicologica e la pregressa scheda di valutazione attitudinale risulta da respingere perché l’impugnato giudizio appare compatibile con la relazione psicologica dell’8 luglio 2010 (nella parte in cui essa afferma " mostra di essere sufficientemente fiducioso nelle proprie capacità anche se tende a sottovalutare e minimizzare le varie difficoltà. Tuttavia in alcune circostanze sembra tendenzialmente impulsivo e non a proprio agio nelle situazioni di confronto. Si accontenta di raggiungere la sufficienza e non tenta, più di tanto, di migliorarsi. Non sono presenti particolari difficoltà nella gestione dei rapporti interpersonali, pur non ricercandole attivamente"; e nella parte in cui indica come elementi da verificare, tra gli altri, durante il colloquio con la Commissione: adattabilità, assertività e motivazione) e parzialmente compatibile, relativamente all’area comportamentale, con la scheda di valutazione attitudinale del 9 luglio 2010 (nella parte in cui essa afferma "È assertivo. Può essere polemico"; e pertanto, tenuto conto che con il ricorrente si è svolto un apposito ulteriore colloquio di approfondimento della valutazione, quest’ultima non risulta, all’esito, affetta dai palesi vizi logici e dalle gravi carenze valutative affermati nel ricorso;

Considerato pertanto che quest’ultimo risulta da respingere;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 1500,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso di spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 1500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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