Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-03-2011) 20-04-2011, n. 15810 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale del riesame di Trento rigettava la richiesta di riesame avanzata da K.G. avverso il sequestro di alcuni beni mobili sequestrati nel luogo in cui si era rifugiato l’indagato per delitto di omicidio, osservando che non vi erano elementi per ritenere che tali beni non gli appartenessero, visto egli soggiornava in quella casa e che la cessione del computer e del telefono cellulare agli altri abitanti la casa poteva essere avvenuta agevolmente. Rilevava ancora che il decreto di sequestro era giustificato dalla sussistenza di indagini di particolare gravità in relazione al delitto di omicidio.

Avverso la decisione presentava ricorso l’indagato e deduceva l’illogicità della motivazione nella parte in cui si era ritenuto che i beni fossero di sua pertinenza, frutto di mera illazione, e che fossero facilmente cedibili a terzi, affermazione apodittica;

deduceva ancora mancanza di motivazione sul difetto di motivazione del decreto del P.M. che tautologicamente riportava la necessità di acquisire elementi di prova in relazione al reato.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per l’assoluta carenza di interesse, avendo l’indagato affermato che quei beni, appartenevano a terzi e non avevano alcun rilievo ai fini delle indagini per il delitto. Ne discende che se anche il tribunale aveva ritenuto quei beni di sua pertinenza e per loro natura, facilmente cedibili nel possesso a terzi, la prospettazione avanzata dall’indagato rende inammissibile il suo ricorso.

Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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