Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-03-2011) 20-04-2011, n. 15805 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

re Generale chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Pavia, quale giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da A.G.M. volta a sospendere l’efficacia dell’ordine di esecuzione in quanto, sussistendo un divieto di sospensione determinato dall’art. 656 c.p.p., comma 9, e art. 4 bis O.P., l’unico competente a decidere sulla concedibilità di misure alternative era il magistrato di sorveglianza. Avverso la decisione presentava ricorso il condannato deducendo violazione di legge in quanto il divieto stabilito dall’art. 656 c.p.p., comma 9, fa riferimento al reato aggravato dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, ma solo qualora sussistano collegamenti con la criminalità organizzata, situazione non esistente nel caso di specie e quindi il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto concedere la sospensione in attesa che il magistrato di sorveglianza si pronunciasse sulla concedibilità di misure alternative.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato in quanto confonde due fattispecie. Un conto è discutere della concedibilità della sospensione dell’efficacia dell’ordine di esecuzione che, ai sensi dell’art. 656 c.p.p., comma 9, è vietata nei casi di condanna per i reati elencati dall’art. 4 bis O.P., con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione non poteva che rigettare la richiesta in quanto avanzata in violazione di legge; un conto è discutere della concedibilità delle misure alternative, anche in caso di condanna per reati rientranti nelle ipotesi previste dall’art. 4 bis O.P., visto che il tribunale di sorveglianza ha l’obbligo di valutare l’ammissione alle misure alternative, anche in tali casi, onde verificare la sussistenza o meno dei legami con la criminalità organizzata. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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