T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 18-04-2011, n. 3388 Esercito

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandolo illegittimo sotto più profili, il signor A.B. ha impugnato (con contestuale richiesta di tutela cautelare) il provvedimento – assunto il 21.9.2010 – col quale (in buona sostanza) lo si è escluso dal concorso indetto per il reclutamento di 4182 volontari in ferma prefissata quadriennale nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica Militare. (G.U., 4^ s.s., n.81 del 20.10.2009).

Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio del 30.3.2011: data in cui il relativo ricorso – nel frattempo, debitamente istruito – è stato (ri)sottoposto (ai fini della delibazione della suindicata istanza incidentale) al prescritto vaglio collegiale, si ritiene – preavvisatene le parti – di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Al riguardo; premesso

che il cennato provvedimento è la naturale conseguenza della diagnosi clinica formulata a seguito degli accertamenti psicofisici a cui il B. è stato sottoposto in esecuzione di un’apposita norma del bando di concorso;

che tali accertamenti hanno consentito di stabilire che il ricorrente ha subìto, in precedenza, un intervento chirurgico volto alla "stabilizzazione, con mezzi di sintesi, della spalla sinistra";

che (giusta quanto previsto dalla "Direttiva tecnica", emanata per l’applicazione del D.M. 29.11.1995) tale situazione è realmente causa di inidoneità al(l’effettuazione del) servizio "de quo",

si osserva

che, se è vero che il B. non presenta imperfezioni tali da renderlo inidoneo alla prestazione del servizio militare (genericamente inteso), è altresi vero che – nello stesso decreto n."114" del 4.4.2000 (riferentesi, appunto, a queste imperfezioni) – è previsto che, "per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento nelle FF.AA.", possono esser richiesti (com’è avvenuto nella particolare circostanza) "specifici requisiti psicofisici" (che il B. ha, purtroppo, mostrato di non possedere) da indicare negli appositi bandi;

che, se – conseguentemente – una direttiva tecnica del 5.12.2005 detta norme per l’accertamento delle (più gravi) imperfezioni ed infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare ("tout court"), è pure vero che un’ulteriore direttiva – emanata lo stesso giorno dell’altra: e pubblicata sulla medesima Gazzetta Ufficiale (la n.300, S.O., del 27.12.2005) – delinea il profilo sanitario dei soggetti che sono stati giudicati idonei al servizio militare;

che tale profilo si articola (in concreto) in 4 coefficienti (di cui il peggiore è proprio quello attribuito all’interessato: che, è bene precisarlo, non nega di aver subito l’intervento chirurgico previsto dal "codice 209" dell’elenco annesso alla predetta direttiva): assegnati – ferma, lo si ripete, l’idoneità al servizio militare (inteso, si ribadisce anche questo, in via generale) – a seconda delle condizioni fisiche del concorrente.

Ciò posto; e rilevato

che l’atto (presupposto) in questione – oltre a non contrastare affatto con precedenti di manifestazioni di volontà dell’Amministrazione intimata (non risultando, infatti, che il B. sia mai stato giudicato idoneo in concorsi quali quello in esame) – non presenta certo quei caratteri di illogicità, superficialità o incoerenza che – soli – potrebbero invalidarlo;

che esso (più che sufficientemente motivato) è, comunque, espressione di una valutazione tecnico/discrezionale: insindacabile, in sede di giurisdizione generale di legittimità, se non nei (ristretti) limiti testé considerati,

il Collegio non può (appunto) che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.

Le spese di lite seguono la soccombenza: e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi 1500 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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