Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-03-2011) 20-04-2011, n. 15804 Semilibertà

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 22.9.2010 (dep. 11.10.2010) il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava le istanze per l’ammissione alle misure alternative di cui agli artt. 47 e 47 ter Ord. Pen. ed ammetteva F.M. alla misura della semillbertà.

In specie, il tribunale – premesso che l’istante sta espiando la pena di anni quattro e mesi due di reclusione (con fine pena al 23.9.2011) relativa ai reati di cessione di sostanze stipe facenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, commessi nel (OMISSIS) – rilevava che, alla luce delle informazioni della p. s. in atti, nonchè della pendenza di due procedimenti per cessione di stupefacenti e violazione degli obblighi del custode, non era possibile formulare la prognosi favorevole necessaria ai fini della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale; nè per le stesse ragioni era possibile ammettere il F. ad una misura alternativa, quale la detenzione domiciliare, del tutto indipendente dall’organizzazione dell’istituto carcerario.

Riteneva, invece, il tribunale che, tenuto conto che il F. durante gli oltre due anni di carcerazione aveva mantenuto condotta regolare e che l’opportunità di svolgere una regolare attività lavorativa lecita avrebbe consentito allo stesso una concreta occasione di reinserimento, lo ammetteva al regime di semilibertà. 2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, denunciando il vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità. In specie, il ricorrente censura la mancanza di motivazione in ordine ai progressi compiuti dal detenuto nel corso del trattamento che consentano di effettuare un giudizio prognostico sul graduale reinserimento sociale che, ad avviso del ricorrente, andavano tratti dai risultati dell’osservazione scientifica e non potevano essere Identificati con il regolare comportamento del detenuto. Il tribunale avrebbe dovuto compiutamente motivare sul punto per non cadere in contraddizione con la valutazione negativa che aveva indotto a rigettare le istanze di affidamento in prova e di detenzione domiciliare.
Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato.

Non è, invero, rilevabile alcuna contraddizione nella motivazione dell’ordinanza impugnata con riferimento alle argomentazioni poste a fondamento dell’ammissione al regime di semilibertà e quelle per le quali sono state rigettate le diverse Istanze, tenuto conto che si tratta di misure diverse per le quali sono richiesti presupposti diversi. Tenuto conto dell’effettiva e ampia portata precettiva della funzione rieducativi della pena, la concedibilità o meno delle misure alternative alla detenzione postula la valutazione, in concreto, delle specifiche condizioni che connotano la posizione individuale del singolo condannato e delle diverse opportunità offerte da ciascuna misura secondo il criterio della progressività trattamentale. Detta valutazione deve, all’evidenza, essere rappresentata nella motivazione del provvedimento connotata dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità.

Nella specie, ad avviso del Collegio, dal tessuto motivazionale dell’ordinanza impugnata si rilevano argomenti quanto meno impliciti in ordine ai progressi compiuti dal detenuto che nel corso di oltre due anni di detenzione ha sempre mantenuto condotta regolare, nonchè, una compita valutazione della sussistenza delle condizioni, prima fra tutte l’opportunità di svolgere una stabile attività lavorativa lecita, per un graduale reinserimento sociale del condannato.

Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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