Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Reputandolo illegittimo sotto più profili, il signor G.C. ha impugnato – con contestuale richiesta di tutela cautelare – il provvedimento con cui (l’11.11.2010) lo si è escluso dal concorso indetto per l’immissione – nell’Esercito, di 3392 volontari di truppa in servizio permanente. (G.U., IV s.s., n.69 dell’8.9.2009).
Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio del 30.3.2011: data in cui il relativo ricorso è stato sottoposto – ai fini della delibazione della suindicata istanza incidentale – al prescritto vaglio collegiale, si ritiene (preavvisatene le parti) di poter definire immediatamente la controversia con una sentenza in forma semplificata.
Risulta – invero – "per tabulas" che, nei confronti del C. (che ha acquisito, per ciò stesso, la qualifica – ostativa, ai fini di cui è causa – di "imputato"), vi è stata (il 29.9.2009) un decreto di citazione a giudizio per i reati (dolosi) previsti – e puniti – dagli artt. 594 e 612 c.p..
In presenza di una tale circostanza; e tenuto conto di quanto statuito – sul punto – dall’art.2. (commi 1, lett. e, e 2) dell’apposito bando, non si vede – obiettivamente – come l’Amministrazione intimata (pena la violazione del principio della "par condicio" tra i concorrenti) avrebbe potuto esimersi dall’adottare una determinazione (avente una natura, quanto meno, "vincolata") del genere considerato.
Null’altro reputa di dover evidenziare, il Collegio posto che il requisito della non sottoposizione a procedimento penale per delitto non colposo deve esser posseduto (sino) al momento della scadenza del cennato termine (essendo irrilevanti le vicende verificatesi successivamente a tale data), a dimostrazione della riscontrata infondatezza della proposta impugnativa. (Rivolta, tra l’altro, avverso un provvedimento congruamente motivato: e privo, più in generale, di ogni invalidante vizio di forma).
Le spese di lite seguono la soccombenza: e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
rigetta il ricorso indicato in epigrafe;
condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 1500 euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.