Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-03-2011) 20-04-2011, n. 15802 Affidamento in prova

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, in data 27.05.2010, revocava il beneficio dell’affidamento in prova in casi particolari concessogli, ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, il 12.5.2009, propone ricorso per cassazione T.M., assistito dal difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento perchè viziata, secondo prospettazione difensiva, da violazione dell’art. 666 c.p.p., in relazione all’art. 178 c.p.p..

Lamenta in particolare la difesa ricorrente che l’avviso al difensore per l’udienza del 27.5.2010, all’esito della quale è stata presa la decisione impugnata, risulta notificato soltanto 48 ore prima di essa e non nel termine di legge di dieci giorni previsto dall’art. 666 c.p.p..

Il P.G. in sede, con motivata requisitoria scritta, chiedeva l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata condividendo le ragioni dell’impugnazione.

La doglianza è fondata.

Ai sensi infatti dell’art. 666 c.p.p., comma 3, norma richiamata dall’art. 678 c.p.p. per il procedimento di Sorveglianza davanti al Tribunale, l’avviso per l’udienza camerale di trattazione delle istanze in sede esecutiva e dei procedimenti di sorveglianza contemplati dalle norme appena richiamate, deve essere comunicato o notificato alle parti almeno dieci giorni prima della data dell’udienza. Nel caso di specie risulta adeguatamente provata l’inosservanza di tale termine, posto che l’avviso per l’udienza del 27 maggio 2010 risulta comunicato al difensore di fiducia del ricorrente il 25 maggio precedente e pertanto due soli giorni prima dell’udienza come innanzi fissata.

Deve pertanto convenirsi con il ricorrente sulla irritualità dell’udienza del 27.5.2010, e con il P.G. in sede in ordine alla nullità di ordine generale verificatasi nella fattispecie a mente dell’art. 178 c.p.p., lett. c), giacchè il mancato rispetto del termine menoma l’apprestamento della difesa sia da parte dell’interessato che del suo difensore, la cui partecipazione all’udienza camerale è prevista come necessaria dall’art. 666 c.p.p., comma 4, (Cass., sez. 1, 15.11.2007, Canale, rv. 238543).

Alla stregua delle esposte considerazioni l’ordinanza impugnata va pertanto annullata, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Bologna per nuovo esame.
P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Bologna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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