T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 18-04-2011, n. 3385

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente impugna la propria esclusione dal concorso in epigrafe.

L’esclusione è stata disposta per mancanza del requisito di cui agli articoli 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226 (vigente alla data di riferimento) e 2, comma 1, lettera b), del bando di concorso (essere volontari in ferma prefissata di un anno delle Forze armate (VFP1) in servizio da almeno sei mesi, ovvero in ferma annuale ovvero collocati in congedo a conclusione della prescritta ferma).

La determinazione è stata adottata vista la lettera del Ministero della difesa con cui era stato comunicato che il ricorrente era stato nominato VFP4 (volontario in ferma prefissata di 4 anni) per l’anno 2010 con decorrenza giuridica 26 maggio 2010; e rilevato che pertanto, alla data del 31 maggio 2010, il medesimo ricorrente risultava essere in servizio quale volontario in ferma prefissata quadriennale (VFP4) e non come volontario in ferma annuale (VFP1).

L’unico motivo di ricorso lamenta "Violazione dell’articolo 34 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 16, commi primo e secondo, della legge n. 226 del 23 agosto 2004. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 2, commi 1, 4 e 5, del bando di concorso".

L’Amministrazione si è costituita e ha depositato una memoria.

Con ordinanza di questo T.a.r. n. 1662/2010:

– l’istanza cautelare inserita il ricorso è stata accolta ai fini del riesame, e per l’effetto, è stata sospesa l’efficacia del provvedimento impugnato;

– è stato ordinata l’integrazione del contraddittorio, che parte ricorrente ha eseguito.

Il ricorrente ha depositato documenti.

La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 16 febbraio 2011.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

L’impugnata esclusione è stata disposta perché il ricorrente è stato ritenuto privo del requisito di cui agli articoli 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226 (il quale, per la parte che qui interessa, prevedeva che per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, i posti messi annualmente a concorso fossero riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale) e 2, comma 1, lettera b), del bando di concorso (il quale prevedeva come requisito l’essere volontari in ferma prefissata di un anno delle Forze armate (VFP1) in servizio da almeno sei mesi, ovvero in ferma annuale ovvero collocati in congedo a conclusione della prescritta ferma).

L’Amministrazione ha considerato la circostanza che il ricorrente era stato nominato VFP4 (volontario in ferma prefissata di 4 anni) per l’anno 2010 con decorrenza giuridica 26 maggio 2010; e che dunque alla data del 31 maggio 2010 (termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso) il medesimo ricorrente risultava essere in servizio quale volontario in ferma prefissata quadriennale (VFP4) e non come volontario in ferma annuale (VFP1); e lo ha per questo ritenuto privo del requisito di cui sopra.

Il provvedimento di esclusione però non ha considerato che il ricorrente alla data di presentazione della propria domanda (2 maggio 2010) possedeva il requisito richiesto poiché, avendo prestato servizio nella Marina come volontario in ferma prefissata annuale dal 23 febbraio 2009 al 31 marzo 2010, era – come richiesto dalla citata normativa di riferimento – ex volontario in ferma annuale collocato in congedo; requisito ormai entrato a far parte del curriculum del ricorrente e da costui mai perduto.

Né il ricorrente – come invece ritenuto dall’Amministrazione – ha successivamente acquisito, per effetto della nomina con decorrenza giuridica 26 maggio 2010 a VFP4, una qualifica incompatibile con la partecipazione al concorso.

Una simile incompatibilità, infatti, non risulta prevista dalla normativa di riferimento. Anzi, come rilevato anche nella ordinanza cautelare resa nel presente ricorso, l’art. 2, comma 4, del bando di concorso, lasciava impregiudicata la possibilità per i candidati di partecipare ai concorsi indetti per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4).

Può altresì rilevarsi, da ultimo, che il citato articolo 16, comma 1, è stato recentemente oggetto (con l’art. 5, comma 6, del decretolegge 6 luglio 2010, n. 102, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2010, n. 126) di interpretazione autentica conforme a quanto testé esposto.

L’art. 5, comma 6, citato recita infatti: " L’articolo 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, si interpreta nel senso che nei volontari in ferma prefissata di un anno, ivi previsti, sono ricompresi anche i volontari in ferma prefissata quadriennale che hanno comunque prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontari in ferma prefissata di un anno. Conseguentemente, all’articolo 2199, comma 1, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: "in ferma prefissata di un anno", sono inserite le seguenti: "o quadriennale"".

Il ricorso va dunque accolto.

Per l’effetto, va annullata l’impugnata esclusione del ricorrente.

Le spese, che il Collegio liquida in Euro 2000,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale accoglie il ricorso in epigrafe.

Per l’effetto, annulla l’impugnata esclusione del ricorrente dal concorso pure in epigrafe specificato.

Condanna l’Amministrazione intimata al rimborso delle spese di giudizio del ricorrente, e le liquida in Euro 2000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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