Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-03-2011) 20-04-2011, n. 15800 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 16 aprile 2010 la Corte d’appello di Venezia ha rigettato l’istanza presentata il 5 marzo 2010 da P.M., volta a ottenere la rideterminazione del cumulo delle pene espiande con applicazione della disciplina di cui all’art. 78 c.p., rilevando che la questione proposta era stata già decisa dalla Corte d’assise d’appello di Venezia con ordinanza del 13 dicembre 1999, confermata da questa Corte, e che su tale decisione non influiva la presenza di due nuovi titoli esecutivi, relativi a reati di spaccio di sostanze stupefacenti e di rapina, "consumati negli intervalli tra i vari periodi di detenzione già considerati nella precedente decisione". 2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione P. che articola due motivi.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 666 c.p.p., comma 4, e art. 178 c.p.p., per avere la Corte di merito adottato la sua decisione senza fissare l’udienza e senza osservare la procedura stabilita dall’indicato art. 666 c.p.p., e prescritta a pena di nullità, perchè attinente al suo intervento e alla sua assistenza.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 78 c.p., sul rilevo che la Corte, ritenendo la questione identica ad altra già decisa e relativa all’applicazione al cumulo di pene del criterio moderatore del quintuplo della pena più grave, non ha risposto alla richiesta di applicazione del criterio moderatore del tetto di anni trenta di reclusione al cumulo di pene temporanee, comprensive di quelle inflitte con le due nuove sentenze relative a fatti antecedenti l’inizio dell’esecuzione della pena detentiva di ventotto anni, un mese e quindici giorni, di cui al precedente cumulo.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza con trasmissione degli atti al Giudice dell’esecuzione per la deliberazione nelle forme previste, ritenendo fondato il ricorso con riferimento al pregiudiziale primo motivo.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

2. L’art. 666 c.p.p., comma 4, prevede che l’udienza in camera di consiglio, fissata per la trattazione dell’incidente di esecuzione, si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero, ai quali deve essere dato apposito avviso.

In forza del disposto dell’art. 666 c.p.p., comma 2, è, tuttavia, possibile la decisione di inammissibilità dell’istanza, adottata de plano con decreto motivato del giudice o del presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, nelle ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta per difetto delle condizioni di legge e di mera riproposizione di una richiesta già rigettata.

2.1. Questa Corte con orientamento costante ha precisato le condizioni che legittimano l’emissione del decreto presidenziale e la deroga alla regola del contraddittorio assicurato dal procedimento in camera di consiglio, stabilendo che la dichiarazione di inammissibilità de plano, ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 2, è ammessa soltanto quando la richiesta sia Identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata o risulti manifestamente infondata per l’inesistenza dei presupposti minimi di legge, senza implicare alcun giudizio di merito e alcuna valutazione discrezionale (Sez. 3, n. 46786 del 20/11/2008, dep. 18/12/2008, Bifani, Rv. 242477; Sez. 1, n. 23101 del 19/05/2005, dep. 17/06/2005, Savarino, Rv. 232087; Sez. 1, n. 5265 del 04/12/2001, dep. 08/02/2002, Cari, Rv. 220687; Sez. 1, n. 6346 del 12/12/2000, dep. 15/02/2001, Molineris, Rv. 218031; Sez. 1, n. 277 del 13/01/ 2000, dep. 04/03/2000, Angemi, Rv. 215368; Sez. 1, n. 5642 del 30/10/1996, dep. 08/01/1997, Villa, Rv. 206445).

2.2. Nel caso in esame la Corte d’appello di Venezia ha provveduto de plano con ordinanza, non dichiarando l’inammissibilità dell’istanza, ma rigettandola, previa valutazione di merito circa la presenza dei due nuovi titoli esecutivi e circa la loro non incidenza sulla decisione già assunta, in ordine alla questione proposta, il 13 dicembre 1999.

L’adozione del provvedimento de plano senza fissazione dell’udienza in camera di consiglio, al di fuor dei casi espressamente stabiliti dall’art. 666 c.p.p., comma 2, poichè comporta l’omessa citazione del condannato, precludendogli la partecipazione all’udienza camerale, e l’assenza della sua assistenza tecnica nei casi in cui è obbligatoria la presenza del difensore, determina una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile del provvedimento assunto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1, ultima parte, (tra le altre, Sez. 1, n. 30100 del 17/06/2009, dep. 20/07/2009, New Logan Ltd e altri, Rv. 244817;

Sez. 1, n. 12878 del 19/02/2009, dep. 24/03/2009, Di Paolo Petrovic, Rv. 243739; Sez. 1, n. 10747 del 18/02/2009, dep. 11/03/2009, Mastrillo, Rv. 242894; Sez. 3, n. 46786 del 20/11/2008, dep. 18/12/2008, Bifani, Rv. 242477; Sez. 1, n. 3005 del 15/04/1999, dep. 20/05/1999, imp. Chiovitti, Rv. 213387).

3. Pertanto, rilevato l’indicato vizio procedurale che ha carattere assorbente su ogni altra questione, deve annullarsi il provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Giudice dell’esecuzione perchè deliberi nelle forme previste.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per il giudizio nelle forme dell’art. 666 c.p.p., comma 3 e seguenti, alla Corte d’appello di Venezia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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