Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Reputandolo illegittimo sotto più profili, il signor A.B. ha impugnato – con contestuale richiesta di tutela cautelare – il provvedimento con cui (il 21.10.2009) lo si è escluso dal concorso indetto per l’ammissione al 14° Corso biennale per Allievi Marescialli dei Carabinieri.
All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 30.3.2011, il Collegio – trattenuto il relativo ricorso in decisione – ne constata la palese infondatezza.
Risulta – invero – "per tabulas" che, alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso in esame, il B.: che aveva acquisito – per ciò stesso – la qualifica (ostativa, ai fini di cui è causa) di "imputato", risultava esser rinviato a giudizio (dinnanzi al Tribunale di Livorno) per un delitto non colposo.
In presenza di una tale circostanza; e tenuto conto di quanto statuito – sul punto – dall’art.3. (comma 1, lett. a) dell’apposito bando, non si vede – obiettivamente – come l’Amministrazione intimata (pena la violazione del principio della "par condicio" tra i concorrenti) avrebbe potuto esimersi dall’adottare una determinazione (avente una natura, quanto meno, "vincolata") del genere considerato.
Null’altro reputa di dover evidenziare, il Collegio: posto che il requisito della non sottoposizione a procedimento penale per delitto non colposo deve esser posseduto (sino) al momento della scadenza del cennato termine (essendo irrilevanti le vicende verificatesi successivamente a tale data), a dimostrazione della riscontrata infondatezza della proposta impugnativa. (Rivolta, tra l’altro, avverso un provvedimento congruamente motivato: e privo, più in generale, di ogni invalidante vizio di forma).
Le spese di lite seguono la soccombenza: e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
rigetta il ricorso indicato in epigrafe;
condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 1500 euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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