T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 18-04-2011, n. 3339 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

il ricorrente impugna il provvedimento prot. n. 2237 del 20/09/10 con cui Comune di Tessennano ha ingiunto la rimozione delle opere ivi indicate e consistenti nella realizzazione di un cancello e di uno strato di asfalto, quest’ultimo su un’area di proprietà comunale;
Motivi della decisione

il ricorso è fondato e deve essere accolto;

Ritenuta, in particolare, fondata la prima censura nella parte in cui prospetta l’illegittimità del provvedimento impugnato che avrebbe ordinato la demolizione per opere che avrebbero dovuto essere assentite con mera d.i.a. e per le quali sarebbe, pertanto, prevista la sola sanzione pecuniaria;

Considerato, infatti, che la gravata ordinanza di demolizione qualifica la fattispecie ai sensi dell’art. 19 l. r. n. 15/08 individuando, pertanto, nell’ipotesi in esame manufatti che avrebbero dovuto essere assentiti con denuncia d’inizio di attività ai sensi dell’art. 22 commi 1° e 2° d.p.r. n. 380/01;

Considerato che la norma in esame, coerentemente a quanto disposto dall’art. 37 d.p.r. n. 380/01, prevede che le opere realizzate in assenza di denuncia d’inizio di attività ai sensi dell’art. 22 comma 1 e 2 d.p.r. n. 380/01 debbano essere perseguite con la sola sanzione pecuniaria ivi stabilita, nella fattispecie effettivamente applicata dal Comune resistente;

Ritenuta, pertanto illegittima, in relazione alla qualificazione della fattispecie ai sensi dell’art. 19 l. r. n. 15/08, operata dal Comune, l’applicazione della sanzione demolitoria;

Ritenuta, poi, fondata la seconda censura nella parte in cui prospetta il vizio di difetto d’istruttoria;

Considerato, in particolare, che l’atto impugnato ordina la demolizione del tratto di asfalto senza specificare il pregiudizio all’interesse pubblico arrecato dalla realizzazione dello stesso;

Considerato, poi, che l’eliminazione del cancello (opera non menzionata in alcun modo nella precedente ordinanza di sospensione dei lavori prot. n. 1913 del 05/08/10, richiamata nell’atto impugnato) è stata disposta in ragione di generici "motivi di sicurezza" derivanti dall’essere l’area di proprietà del ricorrente a confine con "residua proprietà comunale attualmente utilizzata a verde pubblico" senza alcuna specifica indicazione del rapporto tra i motivi in esame e la destinazione urbanistica dell’area confinante;

Considerato che la fondatezza delle censure in esame impone l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto impugnato facendo salvi gli ulteriori eventuali provvedimenti che l’amministrazione riterrà di adottare, sulla base delle indicazioni provenienti dalla presente sentenza, nell’esercizio dei poteri di vigilanza urbanisticoedilizia previsti dalla normativa vigente;

Considerato che sussistono "giusti motivi", in ragione della peculiarità fattuale della fattispecie, per disporre, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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