Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-03-2011) 20-04-2011, n. 15712

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 2.3.10 la Corte d’Appello di Catania confermava la condanna emessa il 10.12.08 dal Tribunale di Siracusa nei confronti di S.R. per i delitti di tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale.

Tramite il proprio difensore lo S. ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l’annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:

a) inadeguata motivazione sull’idoneità delle minacce poste in essere dal ricorrente ai danni dei propri genitori nel momento in cui pretendeva da loro il denaro per comprare un motorino e sulla sua consapevolezza di procurarsi in tal modo un ingiusto profitto con altrui danno patrimoniale; b) mancanza, da parte dello S., del dolo specifico e della consapevolezza di violare la legge; anche a riguardo mancava la motivazione, atteso che la seminfermità di mente riconosciuta al ricorrente non esimeva i giudici d’appello dall’accertare la sussistenza dell’elemento psicologico dell’estorsione.

1- Premesso che, essendosi in presenza di una doppia pronuncia conforme, le motivazioni delle due sentenze di merito vanno ad integrarsi reciprocamente, saldandosi in un unico complesso argomentativo (cfr. Cass. Sez. 2^ n. 5606 del 10.1.2007, dep. 8.2.2007; Cass. Sez. 1^ n. 8868 del 26.6.2000, dep. 8.8.2000; v. altresì, nello stesso senso, le sentenze n. 10163/02, rv. 221116; n. 8868/2000, rv. 216906; n. 2136/99, rv. 213766; n. 5112/94, rv.

198487; n. 4700/94, rv. 197497; n. 4562/94, rv. 197335 e numerose altre), osserva questa S.C. che il ricorso è inammissibile perchè nei motivi che precedono sub a) e b) l’odierno ricorrente si limita ad apodittiche affermazioni che non intaccano il nucleo delle argomentazioni svolte dai giudici del merito, che hanno evidenziato il carattere violento e minaccioso della richiesta di denaro, tale intimorire i soggetti passivi al punto da chiedere l’intervento dei CC. Quanto all’elemento soggettivo del delitto p. e p. ex art. 629 c.p., l’impugnazione si limita a formulare mere teoriche domande e non già a negare nel caso di specie che il ricorrente abbia agito con la consapevole volontà di costringere i propri genitori e dargli del denaro per conseguire il profitto dell’acquisto d’un motorino, ingiusto perchè ottenuto mediante denaro altrui estorto con violente minacce.

E’ appena il caso di aggiungere che è estraneo al concetto di dolo la consapevolezza di violare la legge penale, così come lo è la seminfermità mentale riconosciuta già in prime cure allo S.: il richiamo alla sentenza n. 8598/2010 di questa S.C. non è conferente perchè, anzi, essa rimarca l’ovvio rilievo che imputabilità e colpevolezza sono concetti diversi e come tali vanni separatamente accertati, il che è esattamente quanto hanno fatto i giudici di merito nel caso de quo.

Infine, deve darsi atto che nel corso della discussione il difensore del ricorrente ha esibito una nuova perizia psichiatrica relativa allo S.: si tratta di documento di cui non si può tenere conto, non essendo consentita l’acquisizione di nuove prove in sede di legittimità. 2- All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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