T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 18-04-2011, n. 3338 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

la ricorrente impugna il provvedimento del 9.12.2010 con il quale l’Ambasciata d’Italia in Kinshasa ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per turismo presentata dalla predetta;
Motivi della decisione

il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che con un’unica censura la ricorrente prospetta l’illegittimità del provvedimento impugnato in relazione all’asserito possesso dei requisiti per il rilascio del visto;

Considerato che il motivo in esame è infondato;

Considerato che, secondo quanto risulta dal provvedimento impugnato, il visto d’ingesso è stato negato ai sensi degli artt. 2 e 5 comma 1° lettera e) Reg. CE n. 562/06 perché la ricorrente è oggetto di una segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati nazionali degli Stati membri per essere la stessa considerata "una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri";

Considerato che, ai sensi dell’art. 4 comma 6° d. lgs. n. 286/98 "non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali";

Considerato che, come già statuito da questo Tribunale in altre fattispecie analoghe (TAR Lazio – Roma n. 12799/09), la segnalazione ai fini della non ammissione in base alla consultazione dell’Autorità di Sicurezza di cui all’art. 17 comma 2 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen preclude il rilascio del visto d’ingresso senza alcuna discrezionalità in capo all’amministrazione intimata in ordine alla valutazione della correttezza della segnalazione in quanto atto rimesso alla competenza di altre autorità;

Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che la ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio il cui importo, per entrambi gli enti costituiti, si liquida in complessivi euro settecentocinquanta/00, per diritti ed onorari.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *