Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-03-2011) 20-04-2011, n. 15711

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ha personalmente proposto ricorso per cassazione, S.P. avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 15.6.2010, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Foggia, sez. distaccata di Manfredonia l’1.7.2009, per il reato di cui agli artt. 633 e 639 bis c.p..

Deduce il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe dovuto pronunciare la sua assoluzione per difetto di dolo, "in quanto l’istruttoria dibattimentale non ha fornito al giudicante elementi tali da integrare il delitto in questione sotto il profilo soggettivo……", e rileva, comunque, l’intervenuta prescrizione del reato.

Il ricorso è inammissibile, per la sua totale genericità, rilevabile senz’altro dalla letterale trascrizione del motivo concernente il dolo, e va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente preclusione della declaratoria d’estinzione del reato per prescrizione, poichè l’invocata causa estintiva si sarebbe comunque maturata, nella specie, in data successiva alla pronunzia della sentenza d’appello; cfr., da ultimo, Cass. Sez. 1, n. 24688 del 04/06/2008 Rayyan).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deve seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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