T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 18-04-2011, n. 3337 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

io con sentenza in forma semplificata;
Svolgimento del processo

i ricorrenti impugnano l’ordinanza prot. n. 49826 del 28/12/10 con cui il Comune di Grottaferrata ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate e consistenti nella realizzazione di un portico di mq. 37,80 e di un manufatto di 6,00 mq. destinato a locale tecnico, nell’apertura di una portafinestra e di una finestra e nella chiusura di una porzione di terrazzo avente dimensioni di 2,60 mq.;
Motivi della decisione

il ricorso è fondato e merita accoglimento;

Ritenuta, in particolare, fondata la terza censura con cui è stata dedotta la violazione dell’art. 7 l. n. 241/90 per non avere i ricorrenti ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento perfezionatosi con l’adozione del provvedimento impugnato;

Considerato, infatti, che l’omissione dell’adempimento procedimentale in esame risulta non conforme al disposto dell’art. 7 l. n. 241/90 e comporta l’illegittimità della gravata ordinanza di demolizione;

Considerato, per altro, che nella fattispecie non è applicabile la preclusione all’annullamento giurisdizionale prevista dall’art. 21 octies comma 2° l. n. 241/90 non essendo stata comprovata la correttezza sostanziale dell’atto impugnato;

Considerato, con riferimento a tale ultimo profilo, che la qualificazione della fattispecie ai sensi dell’art. 31 d.p.r. n. 380/01, operata dalla gravata ordinanza di demolizione, non risulta coerente con l’entità e la natura delle opere realizzate che appaiono più propriamente riconducibili nell’ambito della "ristrutturazione edilizia", sanzionata ai sensi dell’art. 33 d.p.r. n. 380/01;

Considerato che la fondatezza della censura in esame, avente carattere assorbente, comporta l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto impugnato facendo salvi gli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione, sulla base delle indicazioni provenienti dalla presente sentenza, riterrà di emettere nell’esercizio dei poteri di vigilanza edilizia ed urbanistica ad essa riconosciuti dalla normativa vigente;

Considerato che il Comune di Grottaferrata, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione;

2) condanna il Comune di Grottaferrata a pagare, in favore dei ricorrenti, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro settecentocinquanta/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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