Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
il ricorrente impugna il provvedimento del 03/10/10 con cui l’Ambasciata d’Italia a Dhaka ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per lavoro subordinato presentata dal predetto;
Motivi della decisione
il ricorso è infondato e deve essere respinto;
Considerato che con tre censure tra loro connesse il ricorrente prospetta l’illegittimità del provvedimento impugnato per non essere l’interessato stato previamente sentito e per l’insussistenza del presupposto di fatto posto dall’amministrazione a fondamento del gravato diniego di visto;
Considerato che i motivi in esame sono infondati;
Considerato che il prospettato vizio procedimentale è inidoneo, secondo quanto previsto dall’art. 21 octies comma 2° l. n. 241/90, a comportare l’annullamento giurisdizionale dell’atto impugnato stante la natura vincolata e la correttezza sostanziale dello stesso;
Considerato con riferimento a quest’ultimo profilo che il gravato diniego di visto è stato emesso per l’abusiva sostituzione della fotografia apposta sul passaporto n. E 0436831;
Considerato che, secondo quanto risulta dagli accertamenti effettuati dall’Ambasciata e trasfusi nella nota prot. n. 61 del 24/01/11, la foto apposta sul passaporto n. B 1028273, utilizzato per richiedere il nulla osta al lavoro, si riferisce a persona diversa da quella raffigurata nella foto esistente sul passaporto n. E 0436831, utilizzato per la richiesta di visto d’ingresso dopo la denuncia di smarrimento del precedente;
Considerato che la documentazione fotografica prodotta dall’Ambasciata, comprovante questa circostanza, non è stata specificamente contestata dal ricorrente dopo l’ingresso in giudizio degli atti in esame;
Rilevato, pertanto, che la diversità degli intestatari dei passaporti, desumibile dall’abusiva sostituzione della foto, smentisce la circostanza di fatto (identità dell’intestatario dei due documenti) posta a fondamento delle censure articolate nel ricorso;
Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;
Considerato che il ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo si liquida come da parte dispositiva;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) respinge il ricorso;
2) condanna il ricorrente a pagare, in favore del Ministero degli Esteri, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro millecinquecento/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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