Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-03-2011) 20-04-2011, n. 15709

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 2 ottobre 2009, la Corte d’Appello di Napoli, sezione penale feriale, confermava la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torre Annunziata appellata dagli imputati D.M.A., G.F. e G. R., con la quale questi erano stati dichiarati colpevoli: le ultime due di concorso (anche con D.M.A. giudicato separatamente) nel delitto di rapina impropria aggravata in danno di D.M.A. ed E.M.R. con violenza nei confronti di D.P. nonchè nel delitto di lesioni personali volontarie aggravate in danno di D.P.; tutti, di concorso nel delitto di furto aggravato (anche dal fatto di essersi avvalsi di persona minorenne da parte di genitori esercenti la potestà) in danno di G.P., con la recidiva reiterata specifica per tutti ed anche infraquinquennale per G.R. e condannati G.F. alla pena di sei anni di reclusione e Euro 2.500 di multa; G.R. alla pena di sei anni quattro mesi di reclusione ed Euro 2.200 di multa e D.M. A. alla pena di un anno di reclusione e cento euro di multa, ritenuta la continuazione e riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 116 c.p., comma 2 sub-valente sulle aggravanti per G. F. e G.R. quanto ai delitti di rapina impropria e lesioni volontarie; riconosciuta l’attenuante del risarcimento del danno con giudizio di equivalenza per D.M.A..

Contro tale decisione hanno proposto tempestivi ricorsi gli imputati, che ne hanno chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:

1) D.M.A., a norma dell’art. 606 c.p.p., lett. e) perchè la sentenza di seconde cure appare assai poco convincente in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, escluse sul presupposto dei molteplici e gravi precedenti penali che viceversa sono risalenti nel tempo e non certo specifici;

2) G.F., a norma dell’art. 606 c.p.p., lett. e) per omessa traduzione all’udienza di appello nonostante espressa richiesta di essere presente, con conseguente nullità assoluta della sentenza;

3) G.R. per vizio di motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche.
Motivi della decisione

1. Il ricorso di D.M.A. è manifestamente infondato, perchè la sentenza impugnata ha ribadito che la recidiva contestata era non solo reiterata ma anche infraquinquennale, sicchè ha congruamente dato conto della "non risalenza" nel tempo delle precedenti condanne;

così come ha risposto anche alla doglianza attinente alla mancanza di specificità dei precedenti penali, perchè essi sono stati presi in considerazione come "manifestazione di una persistente, strutturale sua capacità a delinquere". A fronte di tale puntuale giustificazione della decisione sul punto, le doglianze in questa sede si appalesano anche come generiche, perchè proposte in violazione dell’art. 581 c.p.p., lett. c), che impone che ogni richiesta sia giustificata dall’indicazione specifica delle ragioni di diritto (e degli elementi in fatto) a sostegno della richiesta stessa, violazione sanzionata con l’inammissibilità dall’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c).

2. Il ricorso di G.F. è inammissibile per genericità, perchè la deduzione, con la quale si denuncia nullità del giudizio di secondo grado per omessa traduzione all’udienza, rimette all’iniziativa di questa Corte l’accertamento da compiersi presso l’ufficio matricola della Casa Circondariale di Pozzuoli, accertamento che l’obbligo di specificità avrebbe comportato come onere di produzione da parte della ricorrente. La dimostrazione della fondatezza della circostanza sarebbe dovuta avvenire a cura della ricorrente, volta che si da espressamente atto che della richiesta di traduzione non vi è traccia in atti.

3. Il ricorso di G.R. è inammissibile per genericità, perchè, a fronte della puntuale motivazione della sentenza impugnata che ha spiegato le ragioni per le quali le precedenti condanne costituiscono manifestazione di "persistente, strutturale ….. capacità a delinquere" anche per il "sistematico utilizzo di una bambina per portare a compimento i reati programmati", si limita a dolersi di mancanza di motivazione sul punto.

4. I ricorrenti devono essere in conseguenza condannati al pagamento delle spese processuali e della somma, che in ragione dei profili di colpa rinvenibili nei rilevati motivi di inammissibilità, si stima equo liquidare in Euro 1000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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