REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 dicembre 2009, n. 339

Regolamento recante modalita’ per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art. 33-bis, dell’art. 39, comma 1, lettera g), e dell’art. 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attivita’ venatoria).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 35 del 4-9-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 16 dicembre 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive
modificazioni (Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio);
Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 e successive
modificazioni (Disposizioni per la programmazione faunistica e per
l’esercizio dell’attivita’ venatoria);
Visto l’art. 33, commi 1 e 2, della citata legge regionale n.
6/2008, contenente la disciplina dei permessi annuali di caccia, e
l’art. 39, comma 1, lettera g) della legge regionale n. 6/2008, ai
sensi del quale, con uno o piu’ regolamenti sono individuati i
criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia;
Visto l’art. 33-bis della medesima legge regionale n. 6/2008 il
quale attribuisce all’Amministrazione regionale la potesta’ di
disciplinare criteri e principi per l’ammissione degli aspiranti soci
a Riserva di caccia, anche in soprannumero e di determinare con
regolamento anche i rapporti numerici tra permessi annuali ed
aspiranti soci;
Visto l’art. 40, comma 13, della legge regionale n. 6/2008, che
conferisce alla Regione l’esercizio transitorio delle funzioni di cui
all’art. 20 della stessa legge e, in particolare:
a) l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve
di caccia;
b) l’adozione dei provvedimenti di decadenza dei Direttori
delle Riserve di caccia e dei cacciatori;
c) l’esercizio dell’attivita’ disciplinare connessa a
violazione di statuti e regolamenti di fruizione venatoria;
d) la tenuta dell’Elenco dei Dirigenti venatori;
e) la tenuta del Registro dei cacciatori della Regione;
f) la collaborazione alla formazione dei dirigenti venatori e
dei cacciatori ai sensi dell’art. 29;
g) la gestione diretta dei Distretti venatori e delle
associazioni delle Riserve di caccia nei casi di cui all’art. 2,
comma 2 e dell’art. 21, comma 2, lettera b) della legge regionale n.
6/2008;
Visto che, ai sensi del medesimo art. 40, comma 13, della legge
regionale n. 6/2008, le funzioni di cui alle lettere a), b), d), e),
f) e g) del precedente paragrafo sono svolte dall’Amministrazione
regionale che le disciplina con proprio regolamento;
Considerato che, ai sensi dell’art. 40, comma 13, della legge
regionale n. 6/2008, le funzioni di cui alla lettera c) sono
disciplinate ai sensi della normativa previgente e che le funzioni di
cui alla lettera f) sono compiutamente disciplinate dall’art. 29
della legge regionale n. 6/2008;
Visto il proprio decreto 16 ottobre 2008, n. 0274/Pres.
(Regolamento recante criteri per il rilascio dei permessi annuali di
caccia in esecuzione dell’articolo 39, comma 1 lettera g), della
legge regionale 6 marzo 2008, n. 6);
Visto il proprio decreto 30 gennaio 2009 n. 030/Pres.
(Regolamento recante modalita’ per l’esercizio dell’attivita’
venatoria delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione
dell’art. 40, comma 13 della legge 6 marzo 2008, n. 6);
Ritenuto che siano necessarie delle modifiche sostanziali e
formali ai Regolamenti vigenti, al fine di addivenire ad un’unitaria
e coerente disciplina normativa di tutte le fattispecie di fruizione
venatoria in Riserva di caccia, tali da richiedere la sostituzione
dei predetti regolamenti con un regolamento che contenga la
disciplina unitaria di tutte le funzioni conferite alla Regione dagli
artt. 33-bis, 39, comma 1, lettera g) e 40, comma 13 della legge
regionale 6/2008;
Richiamato il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione
regionale e degli Enti regionali, approvato con proprio decreto 27
agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;
Visto lo Statuto di autonomia;
Visto l’art. 14, comma 1, lettera r) della legge regionale 18
giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della
Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai
sensi dell’art. 12 dello Statuto di autonomia);
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 26 novembre
2009, n. 2660;

Decreta:

1. E’ emanato il testo del «Regolamento recante modalita’ per
l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il
rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell’art.
33-bis, dell’art. 39, comma 1, lettera g) e dell’art. 40, comma 13,
della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la
programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attivita’
venatoria)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente decreto.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione.

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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