T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 18-04-2011, n. 3335 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità dell’art. 60 del D.Lgs. n. 104/2010;

Rilevato:

che con il presente ricorso s’impugna la determinazione dirigenziale 3.9.2010, n. 1534, con cui s’ingiunge la demolizione, ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 16 della L.r. n. 15/2008, di un manufatto monopiano in muratura di 18 mq circa, con altezza interna di 2,80 mt circa;

che, a seguito dell’espletamento dell’istruttoria disposta da questo Tribunale, risulta che, con R.D.L. 6.7.1931, n. 981, convertito nella legge 24.3.1932, n. 355, è stato approvato il piano regolatore generale di Roma;

che, ai sensi dell’art. 31 della legge 17.8.1942, n. 1150, nella versione antecedente alla modifica apportata dalla legge n. 765/1967, sin dalla sua entrata in vigore, la realizzazione di nuove costruzioni richiedeva la previa acquisizione della licenza edilizia non solo nei centri abitati, bensì anche nelle cd. zone di espansione, con riguardo ai Comuni, come quello di Roma, dotati di P.R.G.;

Considerato:

che, stante l’onere della prova a carico della parte ricorrente, non risulta prodotto detto necessario titolo edilizio;

che non rileva in contrario la circostanza, dedotta dalla parte ricorrente, secondo cui il manufatto de quo non rientrerebbe nel centro abitato, proprio perché la necessità del conseguimento della licenza edilizia era stabilita anche per le cd. zone di espansione;

Ritenuto:

che il ricorso sia infondato e debba essere rigettato;

che, in ordine alle spese, ai diritti ed agli onorari, in considerazione della peculiarità della questione esaminata, sussistano i presupposti per la loro integrale compensazione tra le parti;
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *