Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-03-2011) 20-04-2011, n. 15776

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persona del Cons. Dr. Gioacchino Izzo) che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
Svolgimento del processo

I.R. è stato prosciolto dal Tribunale di Caltagirone (sez. di Grammichele) con sentenza del 2.10.2008 perchè, esclusa ogni aggravante dalla contestazione di furto, il reato doveva ritenersi insuscettibile di persecuzione per carenza di querela. La Corte d’Appello di Catania, con sentenza del 7.10.2010, ha riformato il provvedimento dei primi giudici con decisione di condanna, ravvisando nella condotta del prevenuto, un asporto di terra dal fondo (sprovvisto di recinzione) di C.F., la ricorrenza dell’art. 625 c.p., n. 7.

Ricorre personalmente l’imputato dolendosi;

– dell’erronea applicazione della legge penale per avere ravvisato l’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 7 mancando il presupposto della necessità all’esposizione alla pubblica fede;

– della carenza di motivazione poichè non vi è prova che dimostri come il ricorrente sia autore del furto, identificazione avvenuta ad opera dell’autista dell’automezzo che eseguì l’opera per incarico del ricorrente, pertanto prova di chi non sarebbe dovuto considerarsi testimone ma coimputato.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato relativamente al primo mezzo.

La giurisprudenza citata dai giudici attiene al prelievo di sabbia o ghiaia sugli argini del fiume, situazione per cui si profila la necessità dell’abbandono del bene all’esposizione della pubblica fede. Ma, in tema di esposizione della cosa alla pubblica fede, la norma richiede che la situazione (foriera di indebolimento della vigilanza del possessore) sia determinata o dalla oggettiva necessità di lasciare incustodito il bene ovvero dalla consuetudine, da valutarsi in rapporto alle particolari circostanze concrete, che inducono il derubato a lasciare le proprie cose fuori della propria assidua vigilanza e custodia.

Nel caso in discorso, invece, la decisione non dedica alcuna dimostrazione sulla fisica impossibilità di recingere il fondo privato, nè da atto di una consuetudine, nello specifico luogo in cui occorse la sottrazione. La motivazione, quindi, appare inadeguata.

L’accoglimento del motivo esime dal valutare il successivo mezzo.

La sentenza impugnata deve, pertanto esser annullata con rinvio per nuovo esame.
P.Q.M.

Annulla con rinvio, per nuovo esame, la sentenza impugnata ad altra Sezione della Corte d’Appello di Catania, per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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