T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 18-04-2011, n. 3333 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

sentenza in forma semplificata;
Svolgimento del processo

i ricorrenti impugnano i provvedimenti del 27/10/10 con cui l’Ambasciata d’Italia a Santo Domingo ha respinto le richieste di visto d’ingresso per turismo presentate dai predetti;
Motivi della decisione

il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che con un’unica censura i ricorrenti prospettano di essere in possesso dei requisiti richiesti per il rilascio del visto;

Considerato che il motivo in esame è infondato;

Considerato, in particolare, che, secondo quanto evidenziato da questo Tribunale in numerosi precedenti (TAR Lazio – Roma n. 2934/11; TAR Lazio – Roma n. 12817/09; TAR Lazio – Roma n. 8533/09), ai fini del rilascio del visto, lo straniero deve fornire prova idonea della veridicità della finalità dichiarata a fondamento dell’ingresso in Italia (nella fattispecie: turismo) e dell’intenzione di rientrare nel Paese di provenienza onde scongiurare il c.d. "rischio migratorio";

Considerato che dalla documentazione trasmessa dall’Ambasciata con nota n. 118 del 07/01/11 emerge che i ricorrenti, tra loro fratelli, già in passato hanno presentato una domanda per ricongiungimento familiare con la propria madre G.L., residente in Italia;

Considerato che la circostanza in esame, le incongruenze circa le finalità del soggiorno evidenziate dall’Ambasciata e l’insussistenza di significativi elementi (non ravvisabili nella documentazione prodotta in allegato all’atto introduttivo e relativa alle condizioni economiche in patria degli esponenti) comprovanti un effettivo interesse a fare rientro nel proprio Paese inducono il Tribunale a ritenere che i ricorrenti non abbiano fornito prova idonea delle effettive finalità del viaggio e della volontà di lasciare l’Italia con conseguente probabilità di "rischio migratorio";

Considerato che, per questi motivi, la valutazione operata dall’amministrazione risulta nel merito immune dalle censure prospettate dai ricorrenti;

Considerato, pertanto, che il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che i ricorrenti, in quanto soccombenti, debbono essere condannati al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da disposto;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) condanna i ricorrenti, in solido, a pagare le spese del presente giudizio che si liquidano, per entrambi gli enti costituiti, in complessivi euro cinquecento/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *