Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
sentenza in forma semplificata;
Svolgimento del processo
i ricorrenti impugnano i provvedimenti del 27/10/10 con cui l’Ambasciata d’Italia a Santo Domingo ha respinto le richieste di visto d’ingresso per turismo presentate dai predetti;
Motivi della decisione
il ricorso è infondato e deve essere respinto;
Considerato che con un’unica censura i ricorrenti prospettano di essere in possesso dei requisiti richiesti per il rilascio del visto;
Considerato che il motivo in esame è infondato;
Considerato, in particolare, che, secondo quanto evidenziato da questo Tribunale in numerosi precedenti (TAR Lazio – Roma n. 2934/11; TAR Lazio – Roma n. 12817/09; TAR Lazio – Roma n. 8533/09), ai fini del rilascio del visto, lo straniero deve fornire prova idonea della veridicità della finalità dichiarata a fondamento dell’ingresso in Italia (nella fattispecie: turismo) e dell’intenzione di rientrare nel Paese di provenienza onde scongiurare il c.d. "rischio migratorio";
Considerato che dalla documentazione trasmessa dall’Ambasciata con nota n. 118 del 07/01/11 emerge che i ricorrenti, tra loro fratelli, già in passato hanno presentato una domanda per ricongiungimento familiare con la propria madre G.L., residente in Italia;
Considerato che la circostanza in esame, le incongruenze circa le finalità del soggiorno evidenziate dall’Ambasciata e l’insussistenza di significativi elementi (non ravvisabili nella documentazione prodotta in allegato all’atto introduttivo e relativa alle condizioni economiche in patria degli esponenti) comprovanti un effettivo interesse a fare rientro nel proprio Paese inducono il Tribunale a ritenere che i ricorrenti non abbiano fornito prova idonea delle effettive finalità del viaggio e della volontà di lasciare l’Italia con conseguente probabilità di "rischio migratorio";
Considerato che, per questi motivi, la valutazione operata dall’amministrazione risulta nel merito immune dalle censure prospettate dai ricorrenti;
Considerato, pertanto, che il ricorso è infondato e deve essere respinto;
Considerato che i ricorrenti, in quanto soccombenti, debbono essere condannati al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da disposto;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) respinge il ricorso;
2) condanna i ricorrenti, in solido, a pagare le spese del presente giudizio che si liquidano, per entrambi gli enti costituiti, in complessivi euro cinquecento/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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