Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
i ricorrenti impugnano l’ordinanza n. 58 del 15.9.2010 con cui il Comune di Carpineto Romano ha ingiunto la demolizione delle opere ivi indicate e consistenti nella realizzazione di un fabbricato di mq. 59,83 con annesso portico di 10,54 mq., un manufatto in legno e copertura in lamiere zincate destinato a legnaia ed avente superficie di mq. 26,91 ed un magazzino di mq. 16,33;
Motivi della decisione
di potere prescindere dall’esame dell’eccezione pregiudiziale sollevata dal Comune resistente stante l’infondatezza, nel merito, del ricorso;
Ritenuta, in particolare, infondata la prima censura con cui è stata dedotta la violazione dell’art. 7 l. n. 241/90 per non avere i ricorrenti ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento perfezionatosi con l’adozione del provvedimento impugnato;
Rilevato, infatti, che il vizio dedotto, per la sua natura procedimentale, non giustifica, secondo quanto previsto dall’art. 21 octies comma 2° l. n. 241/90, l’annullamento giurisdizionale del provvedimento impugnato stante la natura vincolata e la correttezza sostanziale dello stesso;
Considerato, con riferimento a tale ultimo profilo, che le opere contestate, per la loro natura e destinazione, rientrano nell’ambito della "nuova costruzione" e, pertanto, ai sensi degli artt. 3 e 10 d.p.r. n. 380/01, avrebbero dovuto essere assentite con permesso di costruire;
Considerato che la mancanza del titolo edilizio abilitativo in esame legittima la sanzione demolitoria impartita con il provvedimento impugnato;
Ritenuta, altresì, infondata la seconda censura in quanto l’erronea indicazione della particella catastale, ivi dedotta e contestata dal Comune intimato, non incide, comunque, sull’esatta individuazione del bene abusivo la cui esistenza non è contestata nemmeno dai ricorrenti;
Ritenuto, infine, inaccoglibile il terzo motivo con cui si deduce l’illogicità dell’atto impugnato in relazione alla risalenza ad oltre venti anni fa del locale deposito;
Considerato, infatti, che la risalenza del bene costituisce oggetto di una prospettazione non dimostrata dai ricorrenti, benché gravati dal relativo onere, di talchè la circostanza in esame è da ritenersi processualmente non provata ed irrilevante ai fini della decisione;
Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;
Considerato che i ricorrenti, in quanto soccombenti, debbono essere condannati al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) respinge il ricorso;
2) condanna i ricorrenti a pagare, in favore del Comune di Carpineto Romano, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro mille/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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