T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 18-04-2011, n. 3332 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

i ricorrenti impugnano l’ordinanza n. 58 del 15.9.2010 con cui il Comune di Carpineto Romano ha ingiunto la demolizione delle opere ivi indicate e consistenti nella realizzazione di un fabbricato di mq. 59,83 con annesso portico di 10,54 mq., un manufatto in legno e copertura in lamiere zincate destinato a legnaia ed avente superficie di mq. 26,91 ed un magazzino di mq. 16,33;
Motivi della decisione

di potere prescindere dall’esame dell’eccezione pregiudiziale sollevata dal Comune resistente stante l’infondatezza, nel merito, del ricorso;

Ritenuta, in particolare, infondata la prima censura con cui è stata dedotta la violazione dell’art. 7 l. n. 241/90 per non avere i ricorrenti ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento perfezionatosi con l’adozione del provvedimento impugnato;

Rilevato, infatti, che il vizio dedotto, per la sua natura procedimentale, non giustifica, secondo quanto previsto dall’art. 21 octies comma 2° l. n. 241/90, l’annullamento giurisdizionale del provvedimento impugnato stante la natura vincolata e la correttezza sostanziale dello stesso;

Considerato, con riferimento a tale ultimo profilo, che le opere contestate, per la loro natura e destinazione, rientrano nell’ambito della "nuova costruzione" e, pertanto, ai sensi degli artt. 3 e 10 d.p.r. n. 380/01, avrebbero dovuto essere assentite con permesso di costruire;

Considerato che la mancanza del titolo edilizio abilitativo in esame legittima la sanzione demolitoria impartita con il provvedimento impugnato;

Ritenuta, altresì, infondata la seconda censura in quanto l’erronea indicazione della particella catastale, ivi dedotta e contestata dal Comune intimato, non incide, comunque, sull’esatta individuazione del bene abusivo la cui esistenza non è contestata nemmeno dai ricorrenti;

Ritenuto, infine, inaccoglibile il terzo motivo con cui si deduce l’illogicità dell’atto impugnato in relazione alla risalenza ad oltre venti anni fa del locale deposito;

Considerato, infatti, che la risalenza del bene costituisce oggetto di una prospettazione non dimostrata dai ricorrenti, benché gravati dal relativo onere, di talchè la circostanza in esame è da ritenersi processualmente non provata ed irrilevante ai fini della decisione;

Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che i ricorrenti, in quanto soccombenti, debbono essere condannati al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) condanna i ricorrenti a pagare, in favore del Comune di Carpineto Romano, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro mille/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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